01 gennaioDIRIGENTI IMPRESE AUTOTRASPORTO
IstitutoMalattia
Adempimento
Le Parti concordano un adeguamento del contributo a finanziamento della Garanzia Infortuni Pastore, a decorrere dal periodo contributivo relativo al quarto trimestre 2025, con conseguente modifica dell’articolo 28, comma 4, come segue:
“Art. 28 - Previdenza Integrativa Individuale (Associazione Antonio Pastore)
4. A decorrere dall’1.1.2022, è inserita nella Convenzione Pastore la copertura contrattuale “Infortuni”, ai sensi dell’art. 19, comma 6 del presente C.C.N.L.. Il relativo premio è inserito nel contributo annuo dovuto dalle aziende all’Associazione Antonio Pastore ed è pari ad euro 287,00 per l’anno 2022, con la conseguenza che, ferma restando la trattenuta a carico del dirigente di cui al comma 3, il contributo dovuto per ciascun dirigente ordinario verrà rideterminato in complessivi euro 5.048,26 annui. A decorrere dall’1.1.2023, il premio è fissato nella misura di euro 410,00 annui per assicurato. Pertanto, il contributo dovuto dalle aziende all’Associazione Antonio Pastore per ciascun dirigente ordinario, ferma restando la trattenuta a carico del dirigente di cui al comma 3, sarà, a regime, pari ad euro 5.171,26 annui. A partire dal periodo contributivo relativo al quarto trimestre 2025 - per il pagamento del quale è prevista la scadenza del 10.1.2026 - il premio è fissato nella misura di euro 560,00 annui per assicurato. Pertanto, il contributo dovuto dalle aziende all’Associazione Antonio Pastore per ciascun dirigente ordinario, ferma restando la trattenuta a carico del dirigente di cui al comma 3, sarà, a regime, pari ad euro 5.321,26 annui. … Omissis …”.
Le Parti concordano, altresì, di modificare, a decorrere dall’1.1.2026, l’art. 19, comma 6 come segue:
“Art. 19 - Malattia e infortunio
6. Il datore di lavoro deve stipulare, a proprio carico e nell'interesse del dirigente, una polizza contro gli infortuni sia professionali che extra-professionali, nonché per i rischi di volo e di danni conseguenti ad agitazioni, sommosse, tumulti, attentati sia di carattere politico che sindacale, che assicuri:
a) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di invalidità permanente totale o parziale causata da infortunio, una somma pari a sei annualità della retribuzione di fatto proporzionale al grado di invalidità determinato in base alla tabella annessa al T.U. approvato con D.P.R. 30.6.1965, n. 1124 e successive modifiche;
b) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di morte causata da infortunio, una somma a favore degli aventi diritto, pari a cinque annualità della retribuzione di fatto.
6 bis. A decorrere dall’1.1.2026, con riferimento alla tutela assicurativa di cui al punto a) del comma 7 del presente articolo viene fissato un limite minimo di invalidità pari al 3% ed una franchigia di tre punti percentuali per le invalidità superiori al 3% e fino al 10%, nel caso in cui esse derivino da infortunio extraprofessionale. … Omissis …”.
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