Contenzioso

Massimo 12 mesi di retribuzione al falso co.co.pro

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di Giuseppe Bulgarini d’Elci

Si applica anche al contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto illegittimo la previsione dell’articolo 32, comma 5 della legge 183/2010, in base al quale, nei casi di nullità e conseguente conversione del contratto di lavoro a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento di un’indennità omnicomprensiva tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

La Corte di cassazione (sentenza 24100/2019) afferma, ribadendo un principio consolidato in giurisprudenza, che la limitazione dell’indennizzo risarcitorio nel periodo compreso tra la cessazione del rapporto a tempo determinato e la sentenza che accerta la nullità del termine, tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità, si applica ogni volta che il contratto di lavoro abbia un termine finale di durata, prescindendo dalla necessità che esso rivesta la natura di lavoro subordinato.

Il richiamo del comma 5 dell’articolo 32 alla formula dei «casi di conversione del contratto a tempo determinato», letto in rapporto al comma 4 dello stesso articolo, che viceversa indica analiticamente la disciplina di riferimento per ciascuna ipotesi contrattuale, ne impone una lettura estensiva, che ricomprende le varie forme in cui il contratto di lavoro a tempo determinato può essere stipulato.

La sentenza evidenzia come, in precedenti pronunce della Suprema corte, nel perimetro del comma 5 erano stati inclusi il contratto di somministrazione a termine e quello di lavoro autonomo a termine convertiti in rapporti subordinati a tempo indeterminato.

La ratio di tale estensione risiede nel doppio requisito della presenza di un contratto di lavoro di durata e nella conversione del rapporto a tempo indeterminato, ritenendosi che queste due condizioni siano a un tempo necessarie e sufficienti perché ne discenda l’applicazione della misura indennitaria omnicomprensiva tra le 2,5 e le 12 mensilità.

La novità di quest’ultima sentenza risiede nell’estensione del medesimo regime indennitario alla specifica fattispecie contrattuale della collaborazione coordinata e continuativa a progetto introdotta nell’ordinamento dagli articoli 61 e seguenti del Dlgs 276/2003.

Anche in questo caso, afferma la Cassazione, siamo in presenza di un contratto di lavoro a termine, in quanto il riferimento alla realizzazione di un progetto, seppur non identificando direttamente una data finale, comporta inevitabilmente una limitazione temporale del rapporto. Inoltre, anche in questo caso, alla rilevata illegittimità del tipo contrattuale consegue la conversione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Pertanto, il regime indennitario istituito dall’articolo 32, comma 5 della legge 183/2010, che limita il risarcimento tra una soglia di 2,5 e di 12 mensilità, si applica anche al contratto di collaborazione a progetto illegittimo.

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