Adempimenti

Medico competente solo se c’è obbligo di sorveglianza sanitaria

Il ministero del Lavoro ha fornito indicazioni tramite interpello

di Luigi Caiazza

La nomina del medico competente è obbligatoria quando sussiste il correlato obbligo della sorveglianza sanitaria secondo le ipotesi stabilite dall'articolo 41 del Dlgs 81/2008 (Testo unico salute e sicurezza sul lavoro).

Tale è, in sintesi, la risposta dell'apposita commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza istituita presso il ministero del Lavoro, contenuta nell'interpello 2/2023, in risposta a un quesito teso a conoscere se il combinato disposto dell'articolo 25, comma 1, lettera a) e dell'articolo 18, comma 1, lettera a) e dell'articolo 29, comma 1, del testo unico determini l'obbligo per il datore di lavoro di procedere, in tutte le aziende, e in particolare nelle istituzioni scolastiche, alla nomina preventiva del medico competente al fine di un suo coinvolgimento nella valutazione dei rischi, anche nelle situazioni in cui la valutazione non abbia evidenziato l'obbligo di sorveglianza sanitaria.

La commissione, con la nota di riscontro, si riporta ai vari articoli del testo unico che si riferiscono al medico competente e, per esso, alla sorveglianza sanitaria. Infatti, proprio nel richiamo a quest'ultima la commissione individua il dato risolutivo del quesito. Dall'esame dell'articolo 41 appare chiaro che la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla commissione consultiva prevista dall'articolo 6 dello stesso testo unico, qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta, dal medico competente, correlata ai rischi lavorativi.

Ritornando alla normativa vigente, contenuta sempre nel testo unico, essa prevede l'obbligo della sorveglianza sanitaria in caso di esposizione ad agenti biologici e fisici, all'amianto, ai campi elettromagnetici, in modo sistematico o abituale (per 20 ore settimanali) ai video terminali. Se dunque l'istituzione scolastica non rientra in alcuna di tali ipotesi indicate dall'articolo 41, non sussiste l'obbligo, da parte del datore di lavoro o del dirigente delegato, della sorveglianza sanitaria e, di conseguenza, la nomina del medico competente in ottemperanza all'articolo 18, comma 1, lettera a).

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