01 gennaioDIRIGENTI CASSE RURALI ED ARTIGIANE
IstitutoMissioni
Riferimenti
Adempimento
L’art. 40 (Missioni) del C.C.N.L. del 22.5.2008, con decorrenza 1.1.2024, è sostituito dal seguente:
Art. 40 - Missioni
L’Azienda può inviare il dirigente in missione temporanea fuori sede.
Alla/Al dirigente inviato in missione compete:
a) il rimborso delle spese effettive di pernottamento, vitto e viaggio, in prima classe; in caso di viaggio aereo, autorizzato dall’Azienda, spetta il rimborso del biglietto di classe turistica; se il dirigente preferisce fare uso di autovettura privata, l’Azienda può consentirlo, con rimborso chilometrico nelle misure concordate tra le Parti stipulanti del presente Contratto (sulla base delle tabelle di costo per l’uso di autovetture elaborate dall’Aci o da altri Organismi competenti); quando lo ritenga opportuno, l’Azienda può vietare l’uso di determinati mezzi di trasporto al dirigente comandato in missione;
b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del normale bagaglio;
c) il rimborso delle spese sostenute in esecuzione del mandato ricevuto e negli interessi dell’Azienda;
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