Modello 730, doppio calcolo nel caso di figli a carico
Conteggi diversificati dopo l’esordio dell’assegno unico al posto degli Anf. Introdotte due nuove colonne per la situazione ante e post 1° marzo 2022
La sezione familiari a carico del Modello 730/2023 recepisce le modifiche relative alla spettanza delle detrazioni per figli a carico in vigore dal 1° marzo 2022 in conseguenza dell’introduzione dell’Assegno unico universale (Auu) a opera del Dlgs 230/2021.
L’assegno unico, da quella data unico beneficio economico erogato dallo Stato a favore delle responsabilità genitoriali, viene erogato direttamente dall’Inps ai nuclei familiari con figli minorenni (o, in presenza di certe condizioni, a figli maggiorenni fino al compimento di 21 anni di età) e prende il posto non solo degli assegni per il nucleo familiare (Anf), del premio alla nascita e dell’assegno per i nuclei con tre figli minori, ma anche delle detrazioni Irpef per i figli a carico se di età inferiore a 21 anni.
Poiché il nuovo strumento è in vigore solo dal mese di marzo 2022 mentre invece, ai fini del calcolo dell’imposta dovuta per lo stesso anno, fino alla fine del mese di febbraio devono essere applicate le norme fiscali precedenti, nella sezione relativa ai carichi di famiglia del modello sono state introdotte, solo per quest’anno, due nuove colonne che rappresentano la situazione dei figli a carico ante e post 1° marzo.
È bene ricordare che l’intervento normativo che riconosce le detrazioni per i figli a carico solo con 21 anni o più ha anche soppresso:
1) la maggiorazione di 200 euro per ciascun figlio prevista per le famiglie con più di tre figli;
2) l’ulteriore detrazione di 1.200 euro prevista per le famiglie con più di quattro figli;
3) le maggiorazioni delle detrazioni che riguardavano i figli di età inferiore a tre anni, portatori di handicap ovvero i contribuenti con più di tre figli.
Tali maggiorazioni sono state sostituite dall’assegno unico in quanto il relativo ammontare considera non solo la situazione economica della famiglia, ma anche le eventuali disabilità dei figli.
In merito alle detrazioni per figli a carico si ricorda che, sulla base di quanto previsto dall’articolo 12, comma 3 del Tuir, le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
Per quanto riguarda, invece, l’ulteriore detrazione per famiglie numerose (con almeno quattro figli a carico), ora non più in vigore ma applicabile fino al 28 febbraio 2022, si ricorda che la stessa costituiva una detrazione “ulteriore” e non doveva essere rapportata a mese. Inoltre, in caso di incapienza dell’imposta lorda rispetto alle detrazioni spettanti, il contribuente con almeno quattro figli a carico aveva diritto a un credito per un importo pari alla quota della detrazione che non aveva trovato capienza nell’imposta dovuta.
In merito all’applicazione di tale ulteriore detrazione per il 2022, la circolare 4 dello stesso anno precisa che, poiché l’esistenza di almeno quattro figli a carico poteva verificarsi in tutto il periodo d’imposta 2022 (infatti fino al 2021 spettava nella sua interezza anche se i quattro figli erano a carico solo per una parte dell’anno), l’importo di 200 euro relativo ai mesi di gennaio e febbraio 2022 spetta anche se il quarto figlio del nucleo familiare che ne ha diritto è nato dopo il 28 febbraio 2022, vale a dire in un momento in cui il comma 1-bis dell’articolo 12 del Tuir non era più in vigore. Nella nuova colonna 9 del prospetto andrà quindi rappresentata la situazione in merito ai figli a carico per i mesi di gennaio e febbraio tenendo conto solo del reddito degli stessi (che dovrà essere stato non superiore a 2840,51 euro annui al lordo degli oneri deducibili elevati a 4mila euro fino al compimento di 24 anni). La colonna 10, che riguarda invece il periodo da marzo a dicembre, andrà compilata solo se in quei mesi dell’anno il figlio abbia avuto 21 anni o più.
Infine, le istruzioni ricordano di compilare il prospetto anche con i dati dei figli nati dopo il 28 febbraio 2022 al fine di poter usufruire delle altre agevolazioni previste per i figli a carico. Infatti, in base all’articolo 12, comma 4-ter del Tuir, per i figli sotto i 21 anni «fiscalmente a carico», anche se non spettano più le detrazioni per figli a carico, continuano a spettare le detrazioni e le deduzioni previste per oneri e spese sostenute nel loro interesse nonché le iniziative di welfare aziendale di cui all’articolo 51, comma 2, del Tuir.
Studio Associato CMNP
Sistema Frizzera