In via generale possono accedere alla compilazione del modello 730 i contribuenti che nel 2025 sono stati:
- pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all’estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
- soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- sacerdoti della Chiesa cattolica;
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- lavoratori che hanno percepito redditi, a tassazione ordinaria o separata, da soggetti privati non sostituti d’imposta (domestici, autisti o addetti alle attività familiari o parlamentari);
- soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
- produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770), Irap e Iva.
- coloro che percepiscono alcune tipologie di redditi soggetti a tassazione separata e/o a imposta sostitutiva, nonché da rivalutazione del valore dei terreni;
- coloro che percepiscono redditi derivanti da cessione di partecipazioni non qualificate, obbligazioni e altri strumenti che generano plusvalenze, nonché plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni qualificate e dalla cessione di cripto-attività.
- i non titolari di partita Iva che hanno esclusivamente redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, ad esempio, chi per il 2025 deve dichiarare solo redditi di terreni e/o fabbricati
I contribuenti che utilizzano la dichiarazione semplificata possono, inoltre, avere la necessità di presentare alcuni quadri del modello REDDITI Persone fisiche. Nello specifico:
- il quadro RM, soltanto se hanno percepito nel 2025 indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta;
- il quadro RU e, ove necessario, in relazione alla tipologia del credito d’imposta utilizzato;
- il quadro RS da parte degli agricoltori in regime di esonero (articolo 34, comma 6, D.P.R. n. 633/72), se nel corso del 2025 hanno usufruito di crediti d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione nel modello F24.
I quadri RM, RS, e RU devono essere presentati insieme al frontespizio del modello REDDITI PF 2026 nei modi e nei termini previsti per la presentazione di questo modello di dichiarazione.
Ulteriori casi di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi
È obbligato alla presentazione...


