Contrattazione

Mog, maggiore flessibilità per le imprese e garanzie per i lavoratori

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di Michele Regina

Già introdotto in via sperimentale nel 2014, il monte ore retribuito garantito (Mog) è stato confermato nel Ccnl sottoscritto il 15 ottobre 2019 sia da Assolavoro che da Assosomm.

La finalità perseguita dalle parti sociali, dopo il periodo sperimentale, è «di ricondurre nell'ambito della somministrazione di lavoro altre tipologie contrattuali flessibili, occasionali o accessorie (come ad esempio il lavoro intermittente, ripartito, occasionale o accessorio, collaborazioni), in quanto forma contrattuale più tutelante e garantita nonché per agevolare l'utilizzo della somministrazione di lavoro in alcune aree aziendali o settori che maggiormente necessitano di rapporti di lavoro compatibili con le reali esigenze produttive ed organizzative delle aziende utilizzatrici».

Si è voluto dare quindi una maggiore garanzia ai lavoratori coinvolti e una flessibilità efficace in legalità per le esigenze delle imprese utilizzatrici, secondo cui il lavoratore garantisce la sua disponibilità alla prestazione per le esigenze dell'utilizzatore a fronte di una garanzia minima retributiva.

La novità, rispetto al precedente Ccnl, è che le parti hanno individuato anche un monte ore retribuito garantito di durata minima pari a un 1 mese per alcuni settori merceologici, dove è più diffusa l'esigenza di flessibilità quali:
5 - alloggio;
56 - attività dei servizi di ristorazione;
79 - attività servizi agenzie di viaggio, tour operator, servizi prenotazione e attività connesse;
96 - altre attività di servizi per la persona.

Nel caso di somministrazione a tempo determinato della durata minima di 1 mese, sempre nel rispetto del principio di parità di trattamento retributivo e secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicata dall'utilizzatore, deve essere garantito al lavoratore una retribuzione minima pari al 30% su base mensile dell'orario di lavoro normale (a tempo pieno) applicato presso l'azienda utilizzatrice. Al fine di evitare forme di dumping, i contratti di Mog a un mese sono sottoposti all'attività di monitoraggio demandata alle commissioni sindacali competenti per territorio.

Possono altresì essere stipulati contratti di lavoro in somministrazione a tempo determinato della durata minima di 3 mesi, nel rispetto del principio di parità di trattamento retributivo e secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicata dall'utilizzatore, garantendo al lavoratore una retribuzione minima pari al 25% su base mensile dell'orario di lavoro normale (a tempo pieno) applicato presso l'azienda utilizzatrice.

Il Mog verrà utilizzato per assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato per somministrazione ed è quindi escluso per le assunzioni a tempo indeterminato. Nel rigoroso rispetto della parità di trattamento con i dipendenti dell'azienda utilizzatrice, al lavoratore dovrà essere garantita una retribuzione minima pari al 25% su base mensile.
L'orario di lavoro, in relazione alle esigenze dell'azienda utilizzatrice, deve essere comunicato al lavoratore con un preavviso di 24 ore prima dell'inizio effettivo della sua attività.

Nella lettera di prestazione lavorativa il somministrato conosce la sua fascia oraria entro cui potrà essere collocato il suo orario di lavoro, fascia che può essere modificata con il consenso del lavoratore e con un preavviso minimo di una settimana.
Il lavoratore presta la sua attività nell'ambito della fascia oraria pattuita e per la percentuale stabilita in contratto.

Se richiesto, il lavoratore è libero di poter prestare straordinari, calcolati su base giornaliera e al di fuori della fascia concordata, ma senza obblighi. Pertanto, se il lavoratore ha prestato meno ore di quelle pattuite, comunque deve avere il 25 % della retribuzione su base mensile dell'orario di lavoro normale (a tempo pieno) , mentre se ha prestato più ore sarà retribuito per tutte le ore lavorate.

Tutti gli elementi diretti, indiretti e differiti della retribuzione contrattuale devono essere liquidati mensilmente al lavoratore con la retribuzione di riferimento, mentre i ratei di ferie maturate e non godute e il Tfr devono essere liquidati alla fine del rapporto di lavoro.

I contratti di somministrazione in Mog sono obbligatoriamente sottoposti ad attività di monitoraggio demandate alla commissione paritetica nazionale e potranno essere utilizzati in una serie di settori quali:
10 - industrie alimentari;
45 - manutenzione e riparazione di autoveicoli;
46 - commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli);
47 - commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli);
49 - trasporto terreste e trasporto mediante condotte;
50 - trasporto marittimo e per vie d'acqua;
51 - trasporto aereo;
52 - magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti;
55 - alloggio;
56 - attività dei servizi di ristorazione;
60 - attività di programmazione e trasmissione;
61 - telecomunicazione;
63 - attivita' dei servizi d'informazionee altri servizi informatici;
70 - attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale;
74 - altre attivita'professionali, scientifiche e tecniche;
79 - attività servizi agenzie di viaggio, tour operator, servizi prenotazione e attività connesse;
80 - servizi investigativi privati ;
81 - attività di servizi per edifici e paesaggio;
82 - attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese;
86 - assistenza sanitaria;
87 - servizi di assistenza sociale residenziale;
88 - assistenza sociale non residenziale;
91 - attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali;
93 - attività sportive, di intrattenimento e di divertimento;
94 - attivita di organizzazioni associative;
96 - altre attività di servizi per la persona.

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