Il diritto alla NASpI, in caso di dimissioni rassegnate dal lavoratore a seguito di trasferimento ad altra sede, non può fondarsi sul solo dato oggettivo della distanza tra residenza e nuovo luogo di lavoro. La prestazione presuppone infatti una disoccupazione involontaria e, quando il rapporto cessa per iniziativa del lavoratore, tale requisito ricorre solo se le dimissioni siano sorrette da giusta causa ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 22/2015. La giusta causa richiede l'accertamento di una condotta datoriale imputabile, integrante un grave inadempimento o comunque una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione del rapporto, anche provvisoria. Il trasferimento può dunque rilevare solo se illegittimo, privo delle ragioni tecniche, organizzative e produttive richieste dall'art. 2103 c.c., o comunque lesivo del vincolo fiduciario.
Il fatto e il giudizio di merito
Con ordinanza del 21 aprile 2026, n. 10559, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione è tornata sul rapporto tra dimissioni per giusta causa e diritto alla NASpI, con specifico riguardo all'ipotesi in cui il recesso del lavoratore sia stato determinato dal trasferimento della sede lavorativa a notevole distanza dal luogo di residenza e dalla precedente sede di servizio.
La vicenda traeva origine dalla domanda proposta da un lavoratore nei confronti dell'INPS, volta a ottenere il riconoscimento dell...


