Non si devono applicare le sanzioni civili, relativi ai contributi omessi alla gestione separata ante decreto legge 98/2011, a carico di ingegneri e architetti non iscritti a Inarcassa. Con la sentenza 55/2024 la Corte costituzionale ha confermato, nei confronti di architetti e ingegneri, quanto già deciso con la sentenza 104/2022 riferita agli avvocati.
La materia del contendere, in entrambi i casi, si riferisce all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata Inps da parte dei professionisti che...

