La Corte di Cassazione torna sul delicato confine tra licenziamento illegittimo e licenziamento ingiurioso. Il caso riguardava un lavoratore licenziato tre volte in pochi mesi, con provvedimenti poi dichiarati illegittimi, che aveva ottenuto in appello un risarcimento di 50.000 euro per danno non patrimoniale. La Suprema Corte cassa la decisione, chiarendo che l'ingiuriosità del recesso non coincide con l'infondatezza degli addebiti né con la reiterazione dei licenziamenti. Per ottenere un ristoro ulteriore occorre dimostrare modalità offensive, vessatorie o una diffusione ingiustificata della notizia idonea a ledere dignità e reputazione professionale. La pronuncia ribadisce così che il danno alla persona del lavoratore non può essere liquidato in via automatica, ma richiede allegazione e prova di un pregiudizio autonomo rispetto a quello già coperto dalle tutele contro il licenziamento illegittimo.

Cass., sez. lav., ord. 30 aprile 2026, n. 11929

Fatto e giudizio di merito

Con la pronuncia in commento, la Corte di Cassazione è tornata sul tema, delicato e non sempre di agevole perimetrazione, del danno non patrimoniale conseguente (ed ulteriore) al licenziamento illegittimo, chiarendo, in particolare, che l'illegittimità del recesso non basta, ex se, a rendere il licenziamento anche ingiurioso, né consente automaticamente di riconoscere al lavoratore un ulteriore risarcimento rispetto alle tutele tipiche previste dalla disciplina sui licenziamenti.

La vicenda...

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