Un superminimo temporaneo non è idoneo a garantire l’equivalenza tra contratti collettivi negli appalti pubblici. Così si è espresso il Tar Emilia-Romagna (sentenza 325/2026) sullo scostamento riguardante le tutele retributive tra il Ccnl indicato dalla stazione appaltante e quello applicato dall’operatore economico affidatario, nonostante quest’ultimo avesse assunto l’impegno di riconoscere superminimi individuali non assorbibili per tutta la durata dell’appalto e a tutto il personale impiegato ...
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