La legge 234/2021 ha introdotto una articolata procedura (modificata dal decreto legge 144/22) con lo scopo dichiarato di «garantire la salvaguardia del tessuto occupazionale e produttivo». La procedura si applica ai datori di lavoro con almeno 250 dipendenti che intendano procedere alla chiusura o riduzione «con cessazione definitiva della relativa attività e con licenziamento» di 50 lavoratori o più.
La procedura si affianca a quella di licenziamento collettivo della legge 223/1991, con un significativo allungamento dei tempi. In particolare, i datori di lavoro devono:
a) almeno 180 giorni prima dell'avvio della procedura di licenziamento collettivo, inviare una comunicazione a Rsa o Rsu, alle sedi territoriali delle associazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e alle Regioni interessate, ai ministeri del Lavoro e delle Imprese e Made in Italy e all'Anpal;
b) nei 60 giorni successivi, presentare un “piano” dettagliato;
c) entro 120 giorni, discutere il piano con le rappresentanze sindacali e le istituzioni.
Il datore di lavoro elabora un piano contenente:
- le azioni programmate per la salvaguardia dei livelli occupazionali e gli interventi per la gestione non traumatica dei possibili esuberi;
- le azioni volte alla ri-occupazione o all'autoimpiego;
- le prospettive di cessione dell’azienda o di rami d’azienda con finalità di continuazione dell’attività, anche mediante cessione dell’azienda, o di suoi rami, ai lavoratori o a cooperative da essi costituite;
- gli eventuali progetti di riconversione del sito produttivo; i tempi e le modalità di attuazione.
Il piano non può avere una durata oltre 12 mesi e la verifica formale dello stesso è effettuata dalla struttura per le crisi d’impresa istituita presso il ministero delle Imprese.
Il sistema sanzionatorio è stato notevolmente inasprito. Basti pensare che, in caso di mancata sottoscrizione del piano, il datore di lavoro è tenuto a pagare il “ticket licenziamento” aumentato del 500% (ossia, per il caso di mancato accordo, per ogni lavoratore da licenziare, circa 75mila euro). In mancanza di presentazione del piano o qualora il piano sia- incompleto oppure se il datore di lavoro sia inadempiente rispetto agli impegni assunti, il datore di lavoro è tenuto a pagare il “ticket licenziamento” in misura pari al doppio (ossia, per ogni lavoratore da licenziare, circa 25mila euro).
Sussiste altresì l'obbligo della restituzione di sovvenzioni a carico della finanza pubblica di cui hanno beneficiato gli stabilimenti produttivi oggetto di cessazione o ridimensionamento percepiti nei dieci anni precedenti, in proporzione alla percentuale di riduzione del personale. La disposizione – che si affianca a quella introdotta con il decreto dignità nel 2018 - si applica nel caso in cui la riduzione di personale sia superiore al 40% di quello impiegato mediamente nell’ultimo anno, a livello nazionale o locale ovvero nel reparto oggetto della delocalizzazione o chiusura.

