La Cassazione chiarisce i limiti della trattazione scritta nel processo del lavoro, applicando l'art. 127-ter c.p.c. nella formulazione anteriore al d.lgs. n. 164/2024. La decisione affronta due questioni connesse: la natura non perentoria del termine di cinque giorni per opporsi alla sostituzione dell'udienza e la necessità di ripristinare il confronto orale quando lo sviluppo del giudizio lo richieda. Nel caso esaminato, la costituzione della società appellata dopo la scadenza di quel termine aveva fatto emergere l'esigenza del lavoratore di replicare alle difese avversarie. La pronuncia esclude che la semplificazione processuale possa cristallizzare le modalità di trattazione a scapito dell'effettività del contraddittorio.

Cass., sez. lav., ord. 21 settembre 2026, n. 25645

La sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, nel processo del lavoro non può determinare una compressione del contraddittorio e del diritto di difesa e, nella disciplina dell'art. 127-ter c.p.c. anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 164/2024, il termine di cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento entro il quale la parte può opporsi alla sostituzione non ha natura perentoria.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con l'ordinanza n. 25645 del...

Riproduzione riservata Ⓒ