Nuove procedure di immigrazione per i trasferimenti intra-societari
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2017 del dlgs 29.12.2016, n. 253 è stata data attuazione alla direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari. Si tratta di un provvedimento molto atteso, che modifica il Testo unico sull'immigrazione (il dlgs n. 286 del 1998) mediante l'inserimento degli articoli 27-quinques e 27-sexies ed amplia le ipotesi di ingresso e soggiorno in Italia al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, del Testo unico (Tui).
L'intervento normativo va letto nell'ambito delle azioni pianificate dal legislatore comunitario, agevolando l'ingresso e il soggiorno dei lavoratori di Paesi terzi altamente qualificati, protagonisti indispensabili al conseguimento degli obiettivi fissati nella strategia Europa 2020. La nuova procedura si caratterizza per l'individuazione di termini certi per la consegna della documentazione e per le risposte da parte delle Autorità competenti.
Limitando in questa sede l'analisi all'articolo 27-quinquies, si osserva come l'ambito di applicazione soggettivo sia limitato al distacco dei dirigenti; dei lavoratori specializzati, ovvero in possesso di conoscenze specialistiche indispensabili per il settore di attività; e dei lavoratori in formazione, titolari di un diploma universitario e trasferiti temporaneamente nell'entità ospitante ai fini dello sviluppo della carriera o dell'acquisizione di tecniche o metodi d'impresa.
Per poter richiedere il nulla osta è necessario che il lavoratore:
- si trovi al di fuori del territorio dell'Unione europea al momento della richiesta;
- sia dipendente di un'impresa stabilita in un Paese terzo da almeno 3 mesi;
- venga distaccato presso un'entità ospitante stabilita in Italia, appartenente alla stessa impresa o a un'impresa appartenente allo stesso gruppo di imprese ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
La richiesta nominativa di nulla osta deve essere presentata dall'entità ospitante allo Sportello Unico per l'Immigrazione competente, indicando, a pena di rigetto, quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 27-quinquies. Nella lettera di distacco si dovrà riportare, tra l'altro, che il lavoratore ricoprirà un posto di dirigente, ovvero di lavoratore specializzato, o di lavoratore in formazione, la sua retribuzione e le condizioni di lavoro e occupazione nel corso dell'assegnazione. Nel particolare caso del lavoratore in formazione, occorre comunicare il piano formativo individuale contenente la durata, gli obiettivi formativi e le condizioni di svolgimento della formazione.
La documentazione dovrà essere presentata dall'entità ospitante allo Sportello Unico entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta, che procede ad analizzare la completezza della documentazione e, nel caso, ne richiede l'integrazione. È ora previsto che una risposta debba essere fornita dallo Sui nel termine massimo di 45 giorni dalla presentazione della richiesta, rilasciando il nulla osta, ovvero rigettando la richiesta. I passaggi successivi sono simili a quelli prescritti dalle consuete procedure di immigrazione ad eccezione del fatto che, entro 45 giorni dalla dichiarazione di presenza, il Questore deve rilasciare al lavoratore autorizzato al trasferimento intra-societario un permesso di soggiorno recante dicitura “ITC” di durata massima di 3 anni per i dirigenti e i lavoratori specializzati e di 1 anno per i lavoratori in formazione.
Procedure semplificate sono previste nel caso in cui l'entità ospitante abbia sottoscritto con il Ministero dell'interno un protocollo di intesa.