Dal 2021 le ritenute effettuate dopo il termine delle operazioni di conguaglio dell’anno precedente devono essere versate con nuovi codici tributo.
Lo ha comunicato l’agenzia delle Entrate con la risoluzione 6/2021, con cui sono stati istituiti i nuovi codici tributo (1066 e 103E, per tutti i redditi esclusi quelli riferiti alla Regione Valle d’Aosta per la quale sono previsti codici specifici) funzionali a distinguere in F24 le trattenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e di pensione che si riferiscono al periodo d’imposta precedente e che sono state effettuate dopo le operazioni di conguaglio.
Nella premessa del provvedimento, l’Agenzia richiama le diverse disposizioni in base alle quali il prelievo può proseguire oltre i termini del conguaglio e cioè:
l’articolo 23, comma 3, del Dpr 600/1973 riferito all’incapienza della retribuzione post 28 febbraio;
l’articolo 38, comma 7, del Dl 78/2010 che, per le pensioni fino a 18.000 euro, prevede il versamento in 11 rate del conguaglio superiore a 100 euro;
l’articolo 2 del Dl 3/2020, che obbliga a trattenere in 8 rate il recupero dell’ulteriore detrazione se di importo superiore a 60 euro.
L’obbligo di utilizzare i nuovi codici tributo è riservato, dalla risoluzione, alle trattenute eseguite «dopo il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio dell’anno precedente» e poiché, in base all’articolo 23 del Dpr 600/1973, tale termine scade il 28 febbraio, per quanto nella risoluzione non sia espressamente specificato, l’obbligo dovrebbe riguardare i prelievi relativi all’anno precedente effettuati sulle buste paga o sulle pensioni da marzo 2021.
Secondo questa ricostruzione, suffragata altresì da quanto ha precisato l’Agenzia nella propria rivista online Fisco Oggi, i nuovi codici dovrebbero essere esposti in F24 solo per versare le ritenute da conguaglio dell’anno precedente a seguito di incapienza della retribuzione secondo l’articolo 23, comma 3, del Dpr 600/1973 e quelle riferite al conguaglio rateizzato dei trattamenti pensionistici dell’articolo 38, comma 7, del Dl 78/2010.
La finalità dell’utilizzo dei nuovi codici tributo sarebbe pertanto quella di distinguere tali versamenti da quelli afferenti la restituzione dell’ulteriore detrazione, introdotta dall’articolo 2 del Dl 3/2020, per chi ha redditi oltre 28mila e fino a 40mila euro, che pertanto, sebbene non specificato, dovrebbe versarsi con l’ordinario codice tributo 1001.

