Il lavoratore beneficiario di integrazione salariale che intraprenda una nuova attività lavorativa ne deve dare preventiva comunicazione alla sede dell'Inps competente per territorio (art. 8, co. 3, D.Lgs. n. 148/2015). Nel dettaglio, tale comunicazione deve precedere l'inizio dell'attività lavorativa eventualmente svolta e non tanto l'erogazione dell'integrazione salariale, che solitamente è posticipata (Cass. n. 6296/2001).
La mancata comunicazione da parte del lavoratore comporta la decadenza dal diritto al trattamento di integrazione salariale.
Le comunicazioni obbligatorie a carico dei datori di lavoro e delle agenzie di somministrazione sono considerate valide al fine dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione. Ovviamente dovranno effettuare personalmente la comunicazione i lavoratori che intraprendono attività lavorative non oggetto di comunicazione obbligatorie, come in caso di lavoro autonomo.
L'art. 8, co. 6, del D.L. n. 86/1988 prevede anche pesantissime sanzioni a carico del datore di lavoro che occupi un lavoratore titolare del trattamento di integrazione salariale, di disoccupazione o di mobilità in violazione delle norme in materia di collocamento. Questo è tenuto a versare alla gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria una somma pari al 50% del trattamento previdenziale indebitamente percepito dal lavoratore per il periodo durante il quale questo è stato occupato alle sue dipendenze. La sanzione si applica in aggiunta ad ogni altra sanzione prevista (in particolare della maxisanzione contro il lavoro nero).
Riproduzione riservata Ⓒ

