Il titolare del trattamento non può lasciare senza risposta una richiesta con cui il lavoratore chiede di accedere ai propri dati personali. Anche quando ritiene che l’istanza sia infondata, ecceda il perimetro del diritto di accesso, oppure sia formulata nell’ambito di un procedimento disciplinare, deve comunque prenderla in carico, rispondere nei termini previsti dal Gdpr e, in caso di diniego, spiegare le ragioni della propria decisione e indicare all’interessato i rimedi esperibili.

È questo uno...

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