Orario flessibile nel nuovo Ccnl della lavorazione e commercio dei fiori recisi
In alcuni periodi dell’anno si possono superare le 45 ore settimanali, fino a un massimo di 240 annuali
Il 30 marzo 2023 tra Ancef, Fisascat–Cisl, Flai–Cgil e UilTucs–Uil è stato siglato il rinnovo del Ccnl per i dipendenti da aziende esercenti la lavorazione, il commercio, il trasporto, l'esportazione e l'importazione all'ingrosso di fiori freschi recisi, verde e piante ornamentali per imprese commerciali, consortili o cooperative. Il contratto, di durata triennale, decorre dal 1° gennaio 2023 e scade il 31 dicembre 2026 sia per la parte normativa che per la parte economica.
Lavoro stagionale
Nell'ambito delle proprie competenze, il contratto prevede che siano considerate attività stagionali quelle correlate ai cicli produttivi del fiore reciso e del verde ornamentale e delle piante in vaso nelle diverse zone di produzione sul territorio nazionale, fermo restando una durata massima di 10 mesi.
Apprendistato professionalizzante
La durata del contratto di apprendistato è stabilita in relazione alle qualifiche da conseguire, così come segue:
- 36 mesi per il 1° livello;
- 36 mesi per il 2° livello;
- 30 mesi per il 3° livello;
- 30 mesi per il 4° livello;
- 27 mesi per il 5° livello. L'inquadramento e il trattamento economico saranno per i primi 12 mesi al 6° livello e il secondo periodo al 5° livello.
Flessibilità orario di lavoro
In particolari periodi dell'anno, per fronteggiare le variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda, è possibile instaurare diversi regimi di orario, con il superamento di quello contrattuale fino al limite di 45 ore settimanali e per un massimo di 240 ore nell'anno solare.
L'azienda riconoscerà ai dipendenti un'indennità di disagio così come segue:
- maggiorazione del 10% per le giornate feriali per ogni ora lavorata oltre quella contrattuale settimanale;
-maggiorazione del 15% per le giornate prefestive per ogni ora lavorata oltre quella contrattuale settimanale.
Indumenti di lavoro – Indennità di vestiario
Con decorrenza 1° gennaio 2023, l'indennità di vestiario viene riconosciuta nella misura di 30,00 euro per anno solare o stagione.
Assistenza sanitaria integrativa
A decorrere dal 1° gennaio 2024, le aziende sono obbligate a riconoscere la previdenza integrativa ai quadri, tramite l'adesione al Fondo Quas.
Trattamento economico
Il rinnovo prevede un aumento complessivo di 120,00 euro per il livello 3° da corrispondere in 4 tranche:
- 40,00 euro a decorrere dal 1° gennaio 2023;
- 20,00 euro a decorrere dal 1° gennaio 2024;
- 30,00 euro a decorrere dal 1° gennaio 2025;
- 30,00 euro a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Tutela a sostegno della maternità e della paternità
Fino al dodicesimo mese di età del figlio, alla lavoratrice che lo richiede l'azienda può concedere un ulteriore periodo di aspettativa con un'indennità del 30% della retribuzione tabellare, previo godimento delle ferie residue maturate.