01 gennaioOCCHIALI (INDUSTRIA)
IstitutoOrario di lavoro
Adempimento
A decorrere dall’1.1.2010 ciascun lavoratore con contratto a part-time può far confluire nella Banca delle Ore individuale le prime 12 ore annue di lavoro supplementare con le forme di recupero di cui sopra. Dall’1.1.2024, possono confluire nella Banca Ore individuale il 50% delle ore di lavoro supplementare successive alle prime 12 ore di cui al comma precedente.
Per dare attuazione all’accumulo di ore, il lavoratore dovrà dichiarare preventivamente, entro il mese di gennaio di ciascun anno, per iscritto, la sua volontà di recupero. In tal caso, i riposi di cui al comma precedente potranno essere goduti entro l’anno successivo a quello di effettuazione della prestazione straordinaria.
I riposi non fruiti entro il suddetto termine potranno essere monetizzati. Salvo diversa pattuizione, non danno luogo all’accumulo di ore di cui ai commi precedenti le ore di lavoro straordinario prestato per manutenzione ed inventario.
Riproduzione riservata Ⓒ