31 dicembreALIMENTARI (PICCOLA INDUSTRIA)
IstitutoOrario di lavoro
Adempimento
Considerando le peculiarità delle aziende che operano nel settore al fine di salvaguardare l’igienicità e salubrità dei prodotti e la sicurezza degli impianti e dei lavoratori, le Parti convengono che, per portare a termine le produzioni avviate l’orario di lavoro possa variare giornalmente in relazione alla sua durata. L’eventuale scostamento per un massimo di 15 minuti giornalieri sia in un senso di superamento che di anticipazione dell’orario di lavoro, sarà conteggiato come straordinario in caso di superamento su base settimanale delle 40 ore e sarà imputato in conto ore a completamento dell’orario settimanale in caso di mancato raggiungimento dell’orario contrattuale. Il calcolo sarà effettuato su base settimanale, la compensazione su base mensile. Le Parti a livello territoriale o in alternativa a livello aziendale definiranno le modalità operative e applicative della clausola sopra descritta attraverso un’intesa preventiva. Al fine di un monitoraggio congiunto l’azienda comunicherà alle R.S.U. o OO.SS. di norma entro il trimestre, le modalità di ricorso alla presente clausola d’ora in poi denominata “microfressibilità”, puntualmente il numero di ore utilizzate o frazione delle stesse ed il numero dei lavoratori interessati. La presente modalità operativa avrà carattere sperimentale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente e fino al 31 dicembre 2024, tale data le Parti si incontreranno per valutarne l’eventuale proroga.
Riproduzione riservata Ⓒ