01 gennaioALIMENTARI (INDUSTRIA)
IstitutoOrario di lavoro
Riferimenti
Adempimento
Per i lavoratori che prestano la loro attività su tre turni per sei giorni alla settimana (18 turni) con riposo a scorrimento, è prevista, dall’1.1.1996, l’ulteriore riduzione rispetto a quanto indicato nel precedente comma 14 di dodici ore sempre a titolo di riposi individuali. Ulteriori 4 ore a titolo di riduzione vanno riconosciute a decorrere dall’1.1.2026, restando invariate le modalità di godimento. Ulteriori 4 ore a titolo di riduzione vanno riconosciute a decorrere dall’1.1.2027, restando invariate le modalità di godimento.
Per i lavoratori che prestano la loro attività a ciclo continuo, su tre turni per sette giorni alla settimana (21 turni) con riposo a scorrimento, è prevista, dall’1.1.1996, l’ulteriore riduzione rispetto a quanto indicato nel precedente comma 14, di sedici ore sempre a titolo di riposi individuali. Ulteriori 4 ore a titolo di riduzione vanno riconosciute a decorrere dall’1.1.2026, restando invariate le modalità di godimento. Ulteriori 4 ore a titolo di riduzione vanno riconosciute a decorrere dall’1.1.2027, restando invariate le modalità di godimento.
Con riferimento a quanto previsto nei commi 17, 18, 19 e 20 del presente articolo, la maturazione dei riposi individuali per i lavoratori che prestano la loro attività su tre turni per sei giorni alla settimana (18 turni) con riposo a scorrimento e per i lavoratori che prestano la loro attività su tre turni per sette giorni alla settimana (21 turni) con riposo a scorrimento, avverrà in ragione del seguente criterio:
A decorrere dall’1.1.1996
- turnisti 3x6: 9 minuti primi per ogni notte in turno notturno di effettiva prestazione;
- turnisti 3x7: 12 minuti primi per ogni notte in turno notturno di effettiva prestazione.
A decorrere dall’1.1.2005
- turnisti 3x6: 12 minuti primi per ogni notte in turno notturno di effettiva prestazione;
- turnisti 3x7: 15 minuti primi per ogni notte in turno notturno di effettiva prestazione.
A decorrere dall’1.1.2026
- turnisti 3x6: 15 minuti primi per ogni notte in turno notturno di effettiva prestazione;
- turnisti 3x7: 18 minuti primi per ogni notte in turno notturno di effettiva prestazione.
A decorrere dall’1.1.2027
- turnisti 3x6: 18 minuti primi per ogni notte in turno notturno di effettiva prestazione;
- turnisti 3x7: 21 minuti primi per ogni notte in turno notturno di effettiva prestazione.
La riduzione di orario maturata secondo il criterio di cui sopra, va attribuita a titolo di riposi individuali e non potrà comunque eccedere le 12 ore annue per i lavoratori di cui al comma 17 e le 16 ore annue per i lavoratori di cui al comma 18.
A decorrere dall’1.1.2005 la riduzione di orario maturata secondo il criterio di cui sopra, sarà attribuita a titolo di riposi individuali e non potrà comunque eccedere le 16 ore annue per i lavoratori di cui al comma 17 e le 20 ore annue per i lavoratori di cui al comma 18.
A decorrere dall’1.1.2026 la riduzione di orario maturata secondo il criterio di cui sopra, sarà attribuita a titolo di riposi individuali e non potrà comunque eccedere le 20 ore annue per i lavoratori di cui al comma 17 e le 24 ore annue per i lavoratori di cui al comma 18 e, a decorrere dall’1.1.2027, le 24 ore annue e le 28 ore annue.
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