01 gennaioTRASPORTO, FACCHINAGGIO (COOPERATIVE)
IstitutoOrario di lavoro
Adempimento
Per il personale viaggiante inquadrato nella Qualifica 1 parametri retributivi G-H, in deroga a quanto previsto dall’art. 11 comma 1, prima alinea, che prevede una durata dell’orario di lavoro ordinario di 39 ore settimanali, con accordi collettivi aziendali conclusi con le OO.SS.,  potrà essere  verificata la sussistenza della prestazione lavorativa in regime di discontinuità, a norma del R.D.L. 15.3.1923 n. 692, R.D. 10.9.1923, n. 1953, R.D. 6.12.1923, n. 2657. Per tali lavoratori, il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti e la cui attività comporti l’alternanza tra periodi di lavoro, con periodi di pausa, di riposo o di inattività, il limite dell’orario ordinario di lavoro è di 44 ore settimanali. Tale limite sarà di 43 ore settimanali a partire dall’1.6.2025 e di 42 ore settimanali a partire dall’1.1.2026. Gli accordi aziendali in essere alla data di stipula del presente rinnovo del C.C.N.L. continuano a trovare la loro integrale applicazione fino alla entrata in vigore dei nuovi limiti di orario.
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