Il Dl 146/2021, il cosiddetto decreto «Fisco e lavoro», ha portato una ventata di importanti novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui l’inserimento nell’articolo 51 del Dlgs 81/2008, del comma 1-bis che prevede l’istituzione presso il ministero del Lavoro del Repertorio degli organismi paritetici. In effetti il Dlgs 81/2008 non riconosce le prerogative contenute nel citato articolo 51 a un qualsivoglia organismo ma solo a quelli costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 2, comma 1, lettera ee).
Tuttavia, malgrado questa discussa e forte limitazione nel corso di oltre un decennio dall’entrata in vigore del Dlgs 81/2008, si è assistito a una proliferazione, specie inizialmente quasi abnorme, di organismi di ogni tipo e tutto ciò ha avuto in alcuni casi anche ripercussioni negative sugli stessi datori di lavoro.
Anche in ragione di ciò, quindi, il Dl 146/2021, ha previsto l'istituzione del repertorio che ora prende forma grazie al decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali 171 dell’ 11 ottobre 2022.
Questo nuovo provvedimento, infatti, fissa una serie di criteri identificativi che l’organismo paritetico deve possedere per ottenere l’iscrizione nel Repertorio nazionale e l’iter procedurale, anche per quanto riguarda le variazioni e la cancellazione.
I requisiti per l’iscrizione nel Repertorio nazionale
L’articolo 2, partendo dalla predetta definizione legale di organismo paritetico accolta nel Dlgs 81/2008, stabilisce diversi requisiti tra cui quello fondamentale che l'organismo sia costituito da almeno una o più associazioni sindacali dei datori di lavoro ed una o più associazioni dei lavoratori firmatarie, purché non per mera adesione, di almeno un contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dalle aziende del sistema di riferimento dell'organismo paritetico (articolo 2, comma 1, lett. a).
A ciò si aggiunge, poi, un altro importante requisito; infatti, le associazioni sindacali datoriali e dei lavoratori devono avere una rappresentatività valutata sulla base di diversi indicatori, ossia la presenza di sedi in almeno la metà delle province del territorio nazionale, distribuite tra nord, centro, sud e isole; la consistenza numerica degli iscritti al singolo sindacato; il numero complessivo dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti; i maggiori indici pubblici percentuali del numero dei lavoratori cui viene applicato il contratti collettivi nazionali di lavoro dalle aziende del sistema di riferimento dell'organismo paritetico, ove disponibili.
A questi requisiti se ne aggiungono alcuni altri riguardanti l'accordo nazionale, lo statuto, e le funzioni di supporto ma non c'è dubbio che proprio la misurazione della rappresentatività potrebbe dare spazio a nuovi contenziosi.
La procedura di iscrizione e gli effetti dell’inserimento nel Repertorio
A corollario, gli articoli 3 e 4 stabiliscono rispettivamente gli elementi che la domanda d'iscrizione deve possedere e l'iter procedurale; in particolare, l'iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici è disposta, entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, con apposito decreto del Direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, previo parere obbligatorio positivo della Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali in ordine al possesso della rappresentatività dell'organismo paritetico richiedente e al possesso dei requisiti di cui al citato articolo 2, comma 1 e 2, lettere a), b), c).
E con l'iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici è attestata la sussistenza dei predetti requisiti identificativi e si realizza un effetto abilitante; infatti, consente lo svolgimento dei compiti e delle attività di cui al già citato articolo 51 del Dlgs 81/2008, come, ad esempio, lo svolgimento o la promozione di attività formative e l'asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all'articolo 30 dello stesso decreto.
Da rilevare, infine, che il decreto 11 ottobre 2022, n. 171, non prevede però un regime transitorio e ciò potrebbe essere fonte di nuove incertezze sul piano operativo.

