Il decreto legislativo di recepimento della direttiva Ue 2023/970 sulla parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per uno di pari valore permette di non considerare superminimi e bonus quando si tratta appunto di verificare la parità di trattamento.

Questo è uno dei punti critici contenuti nel provvedimento, di cui si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, evidenziato da Tatiana Biagioni, presidente Agi (avvocati giuslavoristi italiani) nel corso di una tavola rotonda che si è svolta nella giornata conclusiva del Festival del lavoro a cui hanno partecipato anche l’avvocato Pasquale Staropoli, responsabile scientifico della Scuola alta formazione della Fondazione studi dei consulenti del lavoro, Filomena D’Antini, consigliera nazionale di parità, Isa Maggi, coordinatrice nazionale degli Stati generali delle donne.

Il problema del differenziale retributivo, ha affermato Biagioni, non è nella retribuzione base che è prevista uguale per tutti nel contratto collettivo. “C’è un problema serio di retribuzione soprattutto ai livelli più alti e si annida nella parte variabile, per i motivi più diversi. Non tutte le differenze sono discriminatorie: si può tenere conto di elementi oggettivi quali la competenza, le condizioni di lavoro, l’impegno, la responsabilità del lavoratore, ma lo diventano quando riguardano solo il genere”.

Mentre la direttiva dice espressamente che è fondamentale valutare anche la parte variabile della retribuzione, ha affermato Biagioni, il Dlgs, nel testo finora disponibile, la esclude e ciò determinerà una differenza informativa. “Questo è un punto fondamentale che potrebbe portare a richiedere una applicazione diretta della direttiva”.

Una strada percorribile nell’ambito di un contenzioso, in cui si chiede al giudice nazionale di applicare quanto previsto dalla direttiva europea in quanto la norma di recepimento italiana si discosta dalle previsioni della prima. Così, la disposizione introdotta, probabilmente per semplificare l’attuazione di quanto chiesto dall’Unione europea, rischia di alimentare il contenzioso.

Altro punto critico è la presunzione introdotta dall’articolo 4 del Dlgs in base al quale “l’applicazione di un contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, comprensivo dei sistemi di classificazione professionale, inquadramento e trattamento economico, costituisce presunzione di conformità ai principi di parità retributiva e di trasparenza, ferma restando la dimostrazione dell’esistenza di trattamenti retributivi individuali discriminatori”.

Secondo Biagioni ciò non è corretto perché la valutazione deve essere fatta caso per caso. Più in generale “il problema del Dlgs è che in alcuni punti non coglie l’innovazione che caratterizza la direttiva e opera in maniera difensiva”. Tuttavia, ciò non obbliga ad allinearsi e, come riferito dalla presidente dei giuslavoristi, alcune aziende sono pronte a inserire anche la parte variabile della retribuzione nell’informativa perché hanno una politica retributiva assolutamente neutrale.

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