Il recupero, fino a un massimo di 15 crediti, è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale. La procedura è oggi integralmente definita dal D.D. n. 24/2026 e dalla nota INL n. 4634/2026.

Il presupposto: essere già sotto soglia

L'art. 7, comma 1, del D.M. n. 132/2024 àncora il recupero ai casi di cui all'art. 27, comma 10, ossia alla condizione di patente con punteggio inferiore a quindici crediti. Ne discende un dato che condiziona l'intera pianificazione: l'istanza di recupero è proponibile soltanto da chi è già sceso sotto soglia e si trova quindi nell'impossibilità di operare. Al di sopra dei quindici crediti l'incremento segue esclusivamente la via ordinaria dell'art. 5 del decreto ministeriale. Non esiste, in altri...

Riproduzione riservata Ⓒ