La sospensione, fino a dodici mesi, presuppone un infortunio da cui derivi la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, imputabile al datore di lavoro, al delegato ex art. 16 o al dirigente almeno a titolo di colpa grave. È misura amministrativa autonoma rispetto al procedimento penale.
La colpa grave è definita dall'INL come marcata violazione dei doveri di diligenza, apprezzata su tre indici: scostamento notevole dal comportamento diligente esigibile, violazione evidente...


