La previsione di un vincolo di non concorrenza riferito non solo al luogo in cui venga fisicamente svolta l’attività concorrenziale ma anche al luogo in cui essa produca in tutto o in parte i propri effetti, integra una violazione del requisito di determinatezza o determinabilità del limite territoriale richiesto dall’articolo 2125 del Codice civile, con conseguente nullità integrale del patto. Così ha deciso il Tribunale di Milano, con l’ordinanza del 2 aprile 2026, pronunciata in sede di reclamo...
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