Pensione anticipata in deroga a 64 anni e requisiti contributivi
Gli iscritti o assicurati che alla data del 28 dicembre 2011 svolgevano attività di lavoro autonomo, attività di lavoro presso una pubblica amministrazione o erano privi di occupazione, per poter andare in pensione al compimento dei 64 anni più speranza di vita, dovevano avere maturato i previsti requisiti contributivi esclusivamente nel fondo pensioni lavoratori dipendenti, escludendo eventuali contributi volontari.
L'Inps ha emanato il messaggio 2054 del 17 maggio 2017 per fare ulteriori precisazioni rispetto a uno dei pochi casi in cui la legge Fornero ammette delle deroghe all'elevazione dei requisiti pensionistici per la pensione di vecchiaia e per quella anticipata.
Le deroghe - L'art. 24 comma 15 bis della legge 214/2011 prevede la possibilità di andare in pensione al compimento di 64 anni di età più speranza di vita (nel 2017 e 2018, 64 anni + 7 mesi) nei seguenti casi:
a) i lavoratori e le lavoratrici del settore privato che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero maturato, prima della legge Fornero, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243 (pensione con il sistema delle quote);
b) le lavoratrici del settore privato che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2012 un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un'età anagrafica di almeno 60 anni.
Inps dipendenti e gestioni autonome - Se l'assicurato non svolgeva una attività come dipendente alla data del 28 dicembre 2011 e presenta contribuzione mista, come dipendente e come autonomo, il requisito contributivo minimo va perfezionato solo nell'Ago Inps dipendenti e non può essere raggiunto sommando anche la contribuzione autonoma.
Pensione di vecchiaia per le lavoratrici - Nel secondo caso riferito alle lavoratrici con almeno 20 anni di contributi e 60 anni di età entro il 31 dicembre 2012, è esclusa, secondo il messaggio dell'Inps, la possibilità di maturazione del requisito contributivo con 15 anni perfezionato entro il 31 dicembre 2012 , se la lavoratrice non ha perfezionato i 20 anni prima del 2013.
Operai agricoli - Nel caso di operai agricoli con contratto a tempo indeterminato (c.d. OTI), ai fini del requisito contributivo richiesto, concorre tutta la contribuzione a qualsiasi titolo versata e/o accreditata sia obbligatoria che derivante da accredito per disoccupazione integrazione salariale, maternità, riscatto ecc..
Nel caso invece di operati a tempo determinato (OTD) va fatta la seguente distinzione:
1) se il lavoratore nell'anno 2011 possedeva 270 giornate lavorative (intero periodo lavorato) in qualità lavoratore dipendente agricolo oppure meno di 270 giornate lavorative e dimostri, in quest'ultimo caso, di aver prestato attività lavorativa dipendente nel settore privato alla data del 28.12.2011, si applicano le regole degli OTI;
2) se invece nel 2011 possedeva meno di 270 giornate e non lavorava come agricolo alla data del 28 dicembre 2011, allora la contribuzione minima richiesta per andare in pensione a 64 anni, deve riferirsi esclusivamente alla contribuzione obbligatoria maturata in qualità di lavoratore dipendente agricolo (giornate effettivamente lavorate, contribuzione figurativa dentro il rapporto di lavoro, riscatto correlato ad attività lavorativa, ricongiunzione etc), con esclusione della contribuzione volontaria, figurativa per trattamento speciale agricolo