Ai sensi dell’articolo 5, comma 6, della legge 898 del 1° dicembre 1970, con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi e di altri elementi indicati nella norma, «…dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive». Per effetto del successivo articolo...

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