Contrattazione

Per le agenzie lavoro a termine fino a 24 mesi derogabili

di Giuseppe Bulgarini d'Elci

Con la circolare del ministero del Lavoro 17/2018 viene messa una pietra tombale sulla tesi, fatta propria da non pochi operatori, per cui le nuove disposizioni introdotte dal decreto dignità sul contratto a termine (in primis l'obbligo delle causali dopo 12 mesi) si applicassero esclusivamente nei confronti dei singoli utilizzatori.

Il dato dirimente era costituito dalla previsione contenuta nella legge di conversione, 96/2018 secondo cui le nuove regole introdotte dal decreto legge 87/2018 sulla durata massima di 24 mesi del contratto a termine, con obbligo di indicare la causale dopo i primi 12 mesi «nel caso di ricorso al contratto di somministrazione di lavoro, si applicano esclusivamente all'utilizzatore».

A una prima lettura era apparso che l'inciso dovesse essere interpretato nel senso che le nuove e più restrittive condizioni introdotte dal decreto operano nell'ambito del contratto commerciale di somministrazione tra agenzia di lavoro e impresa utilizzatrice. In forza di questo presupposto, le condizioni e i limiti di durata (24 mesi complessivi, di cui i primi 12 senza obbligo di causale) riguarderebbero il solo contratto commerciale e non il sottostante contratto di lavoro dell'agenzia con il lavoratore.

Questa soluzione consentiva all'agenzia per il lavoro, dopo aver già utilizzato il lavoratore in missione presso un'impresa nei limiti temporali massimi previsti dalle nuove regole sul contratto a termine, di riutilizzare il medesimo lavoratore nell'ambito di nuove missioni presso un diverso utilizzatore.

I fautori di questa tesi segnalavano che le nuove causali introdotte dal decreto 87/2018 (esigenze sostitutive; estranee all'ordinaria attività aziendale; relative all'ordinaria attività, ma collegate a incrementi significativi, temporanei e non programmabili) sono inconciliabili con la funzione stessa della somministrazione di lavoro, la quale ha come unica finalità quella di inviare forza lavoro in missione per soddisfare esigenze di impiego temporaneo delle imprese.

Questa lettura è stata contrastata da un'interpretazione di segno contrario, i cui esiti sono stati fatti propri da Assolavoro (associazione che riunisce le agenzie che forniscono servizi di somministrazione di manodopera), per cui l'inciso sull'applicazione esclusiva all'utilizzatore prevista non opera sul piano del contratto commerciale tra agenzia e utilizzatore, ma va riferita al rapporto di lavoro sottostante che si instaura a tempo determinato con il lavoratore da inviare in missione.

Secondo questo schema, i limiti e le condizioni dell'articolo 19, comma 1, del Dlgs 81/2015 (12 mesi liberi e altri 12 mesi con causale) vincolano direttamente l'agenzia di somministrazione e il lavoratore, con la conseguenza che, a prescindere dal numero di utilizzatori presso i quali il lavoratore è stato in missione, decorso l'intervallo temporale massimo il rapporto di somministrazione cessa. Quindi l'agenzia di somministrazione, decorso lo spazio massimo di 24 mesi, non potrà più utilizzare il contratto di somministrazione a tempo determinato con il lavoratore già utilizzato.

La circolare ministeriale avalla questa tesi, precisando che, anche se il lavoratore somministrato è utilizzato nell'ambito di missioni presso diverse imprese utilizzatrici, il limite massimo di 24 mesi (o quello diverso previsto dal contratto collettivo) del rapporto costituisce una soglia invalicabile

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