01 febbraioSERVIZI AUSILIARI (ANPIT - CISAL)
IstitutoPermessi
Riferimenti
Adempimento
Al fine di conciliare i tempi vita-lavoro e di cura, le Parti concordano di integrare dall’1.2.2026 i seguenti permessi retribuiti motivati:
- permessi straordinari per documentate visite mediche del lavoratore o familiari a carico (es. figlio) non prenotabile in orario extralavorativo: 6 ore/anno nel tempo pieno, con preavviso di richiesta di almeno due giorni lavorativi, salvo i casi di urgenza e documentata forza maggiore. Il monte ore non utilizzato entro il 31 dicembre di ciascun anno, decadrà e non potrà essere sostituito da indennità;
- permessi straordinari per conciliazione esigenze vita - lavoro: 20 ore/anno nel tempo pieno per la lavoratrice/lavoratore genitore di un figlio di età inferiore a 12 anni che documenti la necessità di assentarsi dal lavoro per malattia del bambino, inserimento all’asilo nido - scuola dell’infanzia ecc. Il diritto a richiedere tali permessi straordinari per conciliazione esigenze vita - lavoro decorre al 50% dopo un anno di anzianità di servizio compiuta e al 100% decorsi due anni di anzianità di servizio compiuta presso l’azienda. Il monte ore non utilizzato entro il 31 dicembre di ciascun anno, decadrà e non potrà essere sostituito da indennità;
- i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, nonché corsi regolari per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e dei diplomi universitari o di laurea potranno usufruire, a richiesta e per la preparazione degli esami, di 40 ore di permesso straordinario per ogni anno solare, per un periodo massimo di 3 anni (per un totale complessivo di 120 ore nel triennio). Se richiesto dal lavoratore, nel medesimo anno solare, potranno essere utilizzate fino a 60 ore di permesso straordinario (anziché 40), fermo restando il limite massimo complessivo di 120 ore nel triennio. Quanto precede, al fine di contemperare le opposte esigenze del lavoratore e quelle relative all'attività lavorativa ed anche tenuto conto che le sessioni di esami sono programmate normalmente almeno su base semestrale.
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