Personale di volo: stop al contributo di solidarietà dal 1° gennaio 2018
Dal 1° gennaio 2018 è cessato l'obbligo di versamento del contributo di solidarietà dello 0,50% calcolato sulla retribuzione previdenziale previsto dall'articolo 24, comma 21, del Dl n. 201/2011, che era posto a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.
Lo conferma l'Inps con il messaggio 772 del 20 febbraio 2018, sottolineando che la citata disposizione normativa obbligava al versamento del contributo gli iscritti alle gestioni ex Fondo trasporti, ex Fondo elettrici, ex Fondo telefonici, ex Inpdai, nonché Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea che, alla data del 31 dicembre 1995, avevano maturato una anzianità contributiva nelle gestioni stesse pari o superiore a cinque anni, per il periodo compreso tra 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017.
Le aziende tenute al versamento facevano confluire il flusso tramite il codice "M240", avente il significato di "Contributo solid. Art. 24 comma 21 DL 201/2011 (0,50%)", che dal 1° gennaio 2018 viene soppresso.
L'Istituto ricorda che nel caso fosse stato effettuato comunque il versamento del contributo anche nel mese di gennaio 2018, le aziende interessate potranno richiedere la restituzione con le denunce di competenza dei mesi di febbraio e marzo 2018 utilizzando tramite il flusso Uniemens il codice causale già in uso "L241", presente nell'elemento < CausaleACredito > di < AltreACredito > di < DatiRetributivi >.