La Corte di cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato a un'impiegata amministrativa addetta alla contabilità che aveva disposto un bonifico estero su richiesta pervenuta via e-mail, rivelatasi una truffa di phishing, senza effettuare le necessarie verifiche. I giudici di merito avevano accertato una grave negligenza, valorizzando l'esperienza professionale della lavoratrice e la prevedibilità degli indici di anomalia della richiesta di pagamento. La Suprema Corte ha ritenuto irrilevante la dedotta mancanza di formazione specifica sulle frodi informatiche, ribadendo che la diligenza esigibile ex art. 2104 c.c. va parametrata alle mansioni svolte e che le tipizzazioni disciplinari del Ccnl non precludono il licenziamento ove la condotta, per gravità e danno arrecato, comprometta il vincolo fiduciario ai sensi dell'art. 2119 c.c.
I fatti di causa e l’oggetto del giudizio
La pronuncia della Corte di Cassazione 3263 del 13 febbraio 2026 si colloca nel crocevia tra rischio informatico e responsabilità disciplinare. Una impiegata amministrativa addetta alla contabilità, assunta nel 1989 e inquadrata nel CCNL Confapi PMI, riceve una contestazione per avere disposto un bonifico estero di euro 15.812,46 su richiesta pervenuta via e-mail apparentemente riconducibile al presidente della società, poi rivelatasi truffaldina. La lavoratrice sostiene di essere stata vittima dell...


