Contenzioso

Pluralità di condotte illecite, anche il singolo addebito può consentire il licenziamento

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di Flavia Maria Cannizzo

Qualora al dipendente vengano contestate una pluralità di condotte rilevanti sul piano disciplinare, ciascun fatto di addebito, autonomamente considerato, costituisce base idonea e sufficiente a fondare il licenziamento per giusta causa. Non solo: è il lavoratore a dover provare che solo congiuntamente considerate le condotte oggetto di addebito fossero tali da giustificare il licenziamento, essendo singolarmente inidonee a tali fini.
Questo quanto da ultimo stabilito dalla Corte di cassazione, con ordinanza n. 113 del 7 gennaio 2020.
La decisione interviene a suggellare una vicenda processuale svoltasi nelle aule milanesi, che aveva come protagonista il socio lavoratore di una cooperativa, licenziato per giusta causa, al termine di un procedimento disciplinare in cui gli erano state contestate una pluralità di condotte illecite collegate, fra le quali l'aver rivolto all'ex presidente della cooperativa un'infamante accusa di appropriazione indebita di rilevanti somme. Ebbene, nel corso del procedimento di merito, era raggiunta la prova di quest'ultimo fatto, che – per la sua specificità e rilevanza diffamatoria – veniva dai giudici del lavoro ritenuto da solo sufficiente e idoneo a fondare il provvedimento espulsivo, a prescindere dalla prova delle altre condotte contestate.
Contro la sentenza del Tribunale di Milano ricorreva il lavoratore, dapprima in Corte d’appello e successivamente in Cassazione, sostenendo la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2697 del Codice civile in combinato disposto con l'articolo 2119 del Codice civile sull'assunto che, poiché al dipendente erano state contestate una pluralità di condotte concatenate, l'integrazione della giusta causa di licenziamento doveva ritenersi sussistente solo ove fosse stata acquisita la prova del complesso degli episodi addebitati, e non – come nel caso di specie – di uno solo di essi.
La Cassazione, in richiamo al più recente orientamento espresso in materia, ha ribadito - con massima che non lascia spazio a interpretazioni equivoche - che è onere del lavoratore, in caso di plurimi fatti oggetto di contestazione, dimostrare che solo congiuntamente considerate le condotte illecite fossero tali da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro, dovendosi altrimenti ritenere sussistente la causa di licenziamento laddove sia provato anche uno solo dei fatti contestati, purché di bastante gravità.
I giudici di legittimità sono giunti a tali conclusioni sulla scorta dell'orientamento più volte espresso e ribadito in tema di insussistenza del fatto e pluralità di condotte contestate (fra molte, le pronunce nn. 31529/2019, 26764/2019, 14192/2018) secondo cui l'insussistenza del fatto si configura solo laddove possa escludersi la realizzazione di un nucleo minimo di condotte astrattamente idonee a giustificare la sanzione espulsiva. Ciò implica, a contrario, che qualora in corso di giudizio emerga l'infondatezza e/o l'insussistenza di uno o più degli addebiti contestualmente contestati, si debba comunque ritenere che gli addebiti residui conservino l'astratta idoneità a fondare, da soli, il licenziamento (in questo senso, Cassazione n. 18836/2017).

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