Poligrafici, domande di prepensionamento entro il 2 marzo
Entro il 2 marzo 2018 i lavoratori poligrafici dipendenti da aziende editoriali e stampatrici di periodici devono presentare all'Inps la domanda di prepensionamento.
L'Inps con messaggio 16 febbraio 2018, n. 722 detta le istruzioni immediate per la presentazione della domanda rinviando ad una successiva circolare le ulteriori precisazioni applicative della norma approvata dalla recente legge di bilancio che amplia il biennio di riferimento degli accordi di CIGS rispetto alla precedente norma del 2015.
Destinatari e presupposti - Possono accedere alla pensione con le regole e i requisiti vigenti prima del 2014 i dipendenti di imprese del settore editoriale e stampatrici di periodici che (art. 1 comma 154 della legge 208/2017):
• hanno cessato l'attività, anche in costanza di fallimento, per le quali è stata accertata la causale di crisi aziendale ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416;
• siano collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, in forza di accordi di procedura sottoscritti tra il 1° gennaio 2014 e il 31 maggio 2015, ancorché, dopo il periodo di godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale, siano stati collocati in mobilità dalla stessa impresa.
I predetti lavoratori potranno accedere alla pensione con i vecchi requisiti precedenti alla riforma introdotta dal D.P.R. n. 157/2013 anche se maturati dal 1° gennaio 2014 in poi.
In pratica in base alle disposizioni vigenti al 31 dicembre 2013, i destinatari della norma hanno diritto al prepensionamento, indipendentemente dal requisito anagrafico e in presenza delle altre condizioni di legge, sulla base dell'anzianità contributiva minima di 32 anni da far valere nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, aumentata di un periodo pari a tre anni fino a un massimo di 35.
Dichiarazione del datore di lavoro - Alla domanda occorre allegare una dichiarazione a sottoscritta dal datore di lavoro, nella quale quest'ultimo attesta la data in cui il lavoratore è stato posto in cassa integrazione guadagni straordinaria, il numero e la data di emissione del relativo decreto ministeriale, nonché se l'interessato rientri tra le unità lavorative prepensionabili attribuite all'azienda.
Nel caso di aziende editrici e/o stampatrici di periodici che non producono esclusivamente periodici, dalla dichiarazione aziendale deve risultare, inoltre, che il dipendente, negli ultimi dodici mesi di lavoro effettivo antecedenti la data di cessazione del rapporto, è stato adibito per almeno 26 settimane alla produzione di giornali periodici.
La dichiarazione del datore di lavoro può essere allegata entro 60 giorni dal termine ultimo di presentazione della domanda di prepensionamento.
Nel caso in cui non sia possibile ottenere dal datore di lavoro la suddetta dichiarazione il lavoratore può fornire le suindicate informazioni allegando una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000.