La Corte di cassazione affronta il delicato rapporto tra positività al test antidroga e legittimità del licenziamento, chiarendo il bilanciamento tra esigenze di sicurezza e tutela del lavoratore tossicodipendente. La decisione distingue tra semplice accertamento di assunzione di sostanze e accesso effettivo a un percorso terapeutico, ribadendo che la conservazione del posto presuppone l'attivazione e la prosecuzione concreta del programma riabilitativo. La Corte valorizza inoltre la funzione protettiva dell'art. 124, D.P.R. 309/1990, escludendone l'applicazione automatica in assenza dei presupposti normativi. Ne emerge un arresto che rafforza la dimensione sostanziale del giudizio disciplinare, nel quadro della tutela della sicurezza collettiva.

Cass., sez. lav., ord. 4 febbraio 2026, n. 2375 

Il fatto e il giudizio di merito

Nella vicenda in esame il lavoratore risultava alle dipendenze di una società esercente il servizio di trasporto pubblico locale sin dal 1999, con mansioni di operatore di esercizio e, nell'ultima fase del rapporto, di autista di mezzo pubblico. Nel corso dell'ultima settimana di luglio 2022 egli veniva sospeso dal servizio in attesa del rinnovo della patente; all'atto della consegna del documento rinnovato gli veniva comunicato che sarebbe stato sottoposto a screening per la verifica di assunzione...

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