Il contratto collettivo rappresenta una fonte eteronoma di integrazione del contratto individuale e tale circostanza determina che la sostituzione di una fonte collettiva con un'altra non possa essere validamente ricondotta alle previsioni dell'articolo 2077 del codice civile in tema di efficacia del contratto collettivo su quello individuale, che vietano le modifiche peggiorative.
La Corte di cassazione (sezione lavoro, 21 ottobre 2022, n. 31148) ha ricordato che, del resto, è ormai pacifico l'orientamento in forza del quale le modificazioni peggiorative che possono interessare il rapporto di lavoro in caso di successione dei contratti collettivi sono sempre ammissibili, con l'unico limite dei cosiddetti diritti quesiti, ovverosia quelli che sono già definitivamente entrati a far parte della sfera giuridica del lavoratore (come, nell'esempio di scuola, il diritto alla retribuzione per una prestazione già effettuata).
Per i giudici, quindi, è escluso che il lavoratore, al di là di tale eccezione, possa pretendere che un diritto che deriva da una norma collettiva non più esistente venga considerato come definitivamente acquisito al suo patrimonio.
Come detto, infatti, i contratti collettivi sono una fonte eteronoma di regolamento che opera dall'esterno e che, in quanto tale, non si incorpora di per sé nel contenuto dei contratti individuali sottoscritti dai singoli lavoratori. Il criterio del trattamento più favorevole previsto dall'articolo 2077 del codice civile riguarda esclusivamente il rapporto tra contratto collettivo e contratto individuale e, quindi, non determina in alcun modo l'obbligo di mantenere le disposizioni di un contratto collettivo sostituito, neanche se il nuovo atto negoziale contiene delle previsioni peggiorative per il lavoratore.
Il principio, per la Corte di cassazione, si applica peraltro non solo in caso di successione dei contratti collettivi nel tempo, ma anche in ipotesi di sostituzione di una fonte collettiva con un'altra, come avvenuto nel caso di recente sottoposto all'attenzione dei giudici, relativo a una giornalista al cui rapporto di lavoro all'applicazione del contratto collettivo giornalisti si era sostituita quella del contratto collettivo radiotelevisioni private, che, sotto alcuni aspetti, aveva determinato una modificazione – almeno a detta della lavoratrice – peggiorativa del proprio trattamento retributivo.

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