Precisazioni Inps sulla settima salvaguardia
L'Inps procederà al monitoraggio delle domande presentate entro il 1° marzo 2016 dagli assicurati potenziali beneficiari della settima salvaguardia pensionistica, tenendo in considerazione la data di cessazione del rapporto, oppure, solo per coloro che nel 2011 hanno fruito di congedi straordinari per assistenza di portatori di handicap, applicando il criterio della prossimità alla maturazione della pensione.
La circolare 50/2016 puntualizza nuovamente quali siano le categorie di salvaguardati introdotte dall'ultima legge di stabilità, senza in realtà apportare precisazioni innovative di rilievo rispetto al testo della legge e alla circolare 1/2016 sempre dell'Inps.
Lavoratori in mobilità – Di maggiore interesse sono i passaggi della circolare 50/2016 in relazione ai lavoratori in mobilità la cui disciplina viene in un certo senso razionalizzata dalla circolare stessa.
Potranno accedere alla salvaguardia:
- le aziende destinatarie per legge della mobilità;
- le aziende del settore edile che hanno operato in cantieri di lavori di pubblica utilità o che hanno avviato la procedura di mobilità attuando programmi di Cigs.
Sul versante dei lavoratori i destinatari si dividono in due categorie a seconda della data del licenziamento:
- entro il 31 dicembre 2012: i requisiti pensionistici precedenti alla riforma Fornero devono essere perfezionati entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia ovvero, entro dodici mesi dalla fine di detto periodo, anche mediante il versamento di contributi volontari;
- entro 31 dicembre 2014: il perfezionamento dei requisiti, vigenti prima della riforma Fornero deve avvenire entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia.
La durata dei trattamenti entro i quali devono maturare i requisiti è diversamente articolata:
- in base alle regole della legge 223/1991 per i recessi intervenuti entro il 30 dicembre 2014;
- in base alle regole della legge Fornero del 2012, per i licenziamenti con effetto dal 1° gennaio 2015, per i quali la durata della mobilità è ridotta;
- per i lavoratori in trattamento speciale edile previsto dalla legge 451/1994, la durata è di 18 mesi, incrementata a 27 se l'ubicazione del luogo di lavoro è nelle aree del Mezzogiorno.
Le altre categorie – In sintesi gli altri destinatari, entro i limiti numerici previsti dalla legge 208/2015 e purché la pensione decorra entro il 6 gennaio 2017, sono:
- i prosecutori volontari autorizzati prima del 4 dicembre 2011 con almeno un contributo volontario accreditato al 6 dicembre 2011, pur avendo lavorato successivamente in rapporti non a tempo indeterminato;
- i prosecutori volontari autorizzati prima del 4 dicembre 2011 senza alcun contributo volontario accreditato al 6 dicembre 2011, purché abbiano un contributo obbligatorio accreditato per attività non di lavoro a tempo indeterminato, svolta tra il 2007 e il 30 novembre 2013;
- i lavoratori cessati dal rapporto in base ad accordi individuali o collettivi entro al massimo il 31 dicembre 2012;
- i lavoratori cessati unilateralmente tra il 2007 e il 31 dicembre 2011;
- i lavoratori in congedo per assistere figli disabili nel 2011;
- i lavoratori con contratto a termine tra il 2007 e il 31 dicembre 2011 cessati e non rioccupati a tempo indeterminato.