Premi arretrati a tassazione separata
Le Entrate nella risoluzione n. 151/E di ieri affrontano un caso riguardante l’applicabilità della tassazione separata su arretrati di lavoro dipendente. In particolare, alcune Amministrazioni hanno chiesto se le retribuzioni di risultato erogate nel 2017 ma relative agli anni 2013, 2014 e 2015 siano da assoggettare a tassazione separata, considerato che il ritardo nel pagamento ha superato l’arco temporale “fisiologico” di un anno. L’Agenzia, nel ripercorrere le norme (articolo 17, comma 1, lettera b, del Tuir) e la prassi che disciplinano la tassazione separata per gli arretrati di lavoro dipendente ricorda come le situazioni che possono assumere rilievo per applicare il richiamato regime fiscale, sono di due tipi:
«quelle di carattere giuridico che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di sentenze o di provvedimenti amministrativi, ai quali è estranea l’ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti»;
«quelle consistenti in oggettive situazioni di fatto, che impediscono il pagamento delle somme riconosciute come spettanti, entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d’imposta».
Mentre per le fattispecie della prima tipologia non vi sono particolari problemi, più difficile è la valutazione di tale aspetto con riguardo alle situazioni di fatto.
Sul tale ultimo punto l’Agenzia ricorda come il ritardo possa essere considerato fisiologico (e quindi non utile ad integrare i requisiti legittimanti la tassazione separata) «…anche se l’erogazione della retribuzione non avvenga nell’annualità successiva a quella di maturazione ma in quelle ancora successive, in considerazione delle procedure di liquidazione ordinariamente adottate (…) come nel caso di un’amministrazione che, dovendo rispettare le procedure di autorizzazione di spesa o di misurazione dei risultati, eroghi in via ordinaria gli emolumenti premiali il secondo anno successivo rispetto a quello di maturazione».
Diversamente, qualora il pagamento degli arretrati relativi a più anni venga concentrato in un periodo di imposta per effetto di semplificazioni procedurali che abbiano determinato un’accelerazione nei pagamenti, «si può assumere che il maggior ritardo nella erogazione delle somme relative agli anni più risalenti sia dovuto a cause non fisiologiche, tali da giustificare l’assoggettamento delle stesse alla tassazione separata».
L’Agenzia, pertanto, ritiene che nel caso di specie ricorrano le condizioni per tassare separatamente i premi erogati nel 2017 ma maturati negli anni 2013 e 2014, mentre per quelli relativi al 2015 è lasciata alle Amministrazioni istanti la valutazione della ricorrenza delle circostanze non fisiologiche utili ad applicare il predetto regime agevolato, la cui finalità è quella di evitare che «nei casi di redditi riferiti a più annualità e percepiti in ritardo per cause indipendenti dalla volontà delle parti, il sistema di progressività delle aliquote determini un pregiudizio per il contribuente per vicende, a lui non imputabili, che alterano la periodicità dei pagamenti».
La risoluzione 151/E delle Entrate
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di Studio Associato Paola Sanna e Luca Vichi