01 settembreCASSE RURALI ED ARTIGIANE
IstitutoPremio annuale
Adempimento
Il Valore di Produttività Aziendale va erogato, sotto forma di una tantum, entro il  mese di settembre, al personale in servizio nel mese di erogazione e che abbia prestato attività lavorativa nell’anno di misurazione. Il Valore di Produttività Aziendale compete al personale che abbia superato il periodo di prova. Nel caso di inizio del rapporto di lavoro durante l’anno di misurazione, il Valore di Produttività Aziendale va erogato in proporzione ai mesi di servizio prestato, considerando come mese intero l’eventuale frazione superiore a 15 giorni. Nel caso di assenza con diritto alla retribuzione il Valore di Produttività Aziendale va corrisposto per intero. Nell’ipotesi di assenze per malattie, con esclusione della malattia di durata continuativa superiore ai tre mesi, il Valore di Produttività Aziendale va ridotto proporzionalmente. Nei casi di assenza dal lavoro senza diritto alla retribuzione il Valore di Produttività Aziendale va ridotto proporzionalmente. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale durante l’anno di misurazione, il premio verrà erogato in proporzione alla minore prestazione effettuata. Il Valore di Produttività Aziendale va erogato anche al personal e, non in servizio nel mese di erogazione, che abbia prestato attività lavorativa nell'anno di misurazione e sia passato alle dipendenze di altra Azienda del Sistema nell'ambito di mobilità con i requisiti indicati nel comma 3, art. 62 del presente C.C.N.L. In tal caso, il Valore di Produttività Aziendale verrà erogato in proporzione ai mesi di servizio prestati, considerando come mese intero l'eventuale frazione superiore ai 15 giorni.
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