01 gennaioSCUOLE RELIGIOSE - AGIDAE
IstitutoPremio annuale
Adempimento
Durante il periodo di congedo di maternità o di paternità alternativo, rientrante nel primo biennio economico1 previsto dal presente C.C.N.L., la lavoratrice madre o in alternativa il padre lavoratore ha diritto a percepire un’indennità pari al 95% della retribuzione media globale giornaliera. Dall’1.1.2026 verrà corrisposta una integrazione a quanto versato dall’Inps tale da consentire alla lavoratrice o al lavoratore di percepire il 100% della normale retribuzione mensile netta.
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