01 giugnoTERZIARIO, SERVIZI - CIFA/CONFSAL
IstitutoPremio di risultato
Riferimenti
CCNL del 06-05-2025 - Articolo 33 - Parte 1ª: Norme Generali - Sezione II: Costituzione, svolgimento e risoluzione del rapporto di lavoro - Titolo VIII: Trattamento economico CCNL del 20-07-2020 - Articolo 57 - Parte Quarta - Rapporto di lavoro - Titolo I - Costituzione del rapporto di lavoro - Capo II - Retribuzione
Adempimento
Il premio di risultato è stabilito a livello aziendale.
33.2. Regolamentazione del Premio di risultato
Il premio di risultato va riconosciuto in relazione ad obiettivi prefissati sulla base di criteri oggettivi e relativi indicatori quali, ad esempio:
- produttività, intesa quale rendimento della prestazione lavorativa;
- innovazione, intesa quale capacità di introdurre nuove metodologie di lavoro o di migliorare quelle in essere;
- assiduità, intesa quale costanza dell’impegno nel tempo, assicurando la presenza sul luogo di lavoro, considerando equivalenti, a tal fine, anche i periodi di congedo per maternità o di cura per gravi patologie;
- qualità, intesa quale prestazione resa nel rispetto dei canoni della correttezza e dell’efficienza e degli standard valutativi;
- formazione, intesa quale impegno profuso nel perfezionamento professionale attraverso percorsi formativi.
Tale premio è variabile ed è stabilito in sede di contrattazione aziendale sulla base dei criteri, degli obiettivi e dei relativi indicatori di cui al precedente periodo, fermo restando che il contratto aziendale può prevedere ulteriori parametri in considerazione delle peculiarità dei settori ricompresi nel Comparto.
La suddetta retribuzione premiale è corrisposta, di norma, nel mese di giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, salve eventuali anticipazioni basate sugli andamenti tendenziali, che sono soggette a successivo conguaglio.
33.3. Premio di risultato nelle aziende prive di R.S.A.
Nelle aziende prive di R.S.A. e, quindi, di accordi aziendali, il premio di risultato può essere istituito direttamente dal datore di lavoro, che a tal fine formulerà una apposita comunicazione ai lavoratori nella quale indicherà, tra l’altro, l’entità del premio, gli obiettivi, i criteri di conseguimento e gli indicatori di misurazione.
Per la fruizione dei benefici fiscali e contributivi, la comunicazione dovrà fare esplicito riferimento a all’accordo territoriale (provinciale o regionale) stipulato dalle corrispondenti articolazioni periferiche delle parti firmatarie del presente C.C.N.I.L. e da esse opportunamente depositato presso l’I.T.L. competente per territorio.
La comunicazione istitutiva del premio di produttività è preventivamente inviata alle articolazioni territoriali delle OO.SS. firmatarie il presente contratto.
33.4. Conversione in credito welfare
È facoltà del lavoratore richiedere che gli importi spettanti a titolo di retribuzione premiale vengano convertiti negli strumenti di welfare previdenziale, assistenziale e/o sociale previsti dal presente Contratto.
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