Prestazioni disoccupazione, decadenza e prescrizione
L'Inps messaggio del 6 novembre 2018, numero 4105, torna sul tema sempre spinoso della decadenza in materia di prestazioni temporanee (in specie, di disoccupazione) a favore dei lavoratori dipendenti, dopo che nel messaggio 1166/2018 si era occupato specificamente delle prestazioni di disoccupazione e assegni nucleo familiare riservate ai lavoratori dipendenti agricoli. Si distinguono due diverse ipotesi in punto di decadenza:
Prestazione non riconosciuta
Per le prestazioni erogate nell'ambito della gestione delle prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti (articolo 24 della legge 88/1989), il termine decadenziale è di 1 anno e decorre, nella versione della norma fornita dal Dl 384/1992, in alternativa, dalla data di comunicazione della decisione definitiva del ricorso amministrativo, dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della decisione stessa, o, in via residuale, dalla scadenza del termine massimo per la conclusione del procedimento amministrativo, considerando in via teorica i termini più ampi (in tutto 300 giorni) calcolati dalla data della domanda.
Il termine di 300 giorni rappresenta la soglia limite oltre la quale non è consentito spostare in avanti il dies a quo per il computo del termine decadenziale (Cassazione, sezioni unite, 12718/2009). Le parti non possono modificare la disciplina legale sulla decadenza né vi possono rinunciare, se è stabilita dalla legge in materia sottratta alla disponibilità delle parti (articolo 2969 del codice civile): anche il riconoscimento del diritto alla prestazione da parte dell'istituto non ne impedisce gli effetti, così come il comportamento volutamente dilatorio dell'amministrazione in sede di istruttoria procedimentale (mediante richiesta di documentazione ulteriore o altro), comportamento che, seppur idoneo ad ingenerare errore o confusione, produce effetti non sul piano della decadenza quanto su quello, eventualmente, sussistendone i presupposti, risarcitorio. Quanto alle indicazioni operative in punto di decadenza a seguito di prestazioni non riconosciute, l'Istituto riporta la fonte normativa dei termini massimi del procedimento amministrativo: 120 giorni per la formazione del silenzio rifiuto (articolo 7 della legge 533/1973); 90 giorni per la presentazione del ricorso al comitato provinciale (articolo 46, comma 5, della legge 88/1989); 90 giorni ulteriori per la formazione del silenzio rigetto sul ricorso (articolo 46, comma 6, della legge 88/1989). Possono quindi verificarsi le seguenti evenienze:
• definizione della domanda amministrativa con emissione del provvedimento di reiezione e conclusione delle fasi successive di secondo grado: il dies a quo è individuato nella data di comunicazione della decisione del comitato provinciale assunta entro i termini di legge, purché non oltre il 300° giorno dalla data di proposizione della domanda. Se infatti il procedimento si conclude oltre il 300° giorno, il termine di decadenza comunque inizia a decorrere dal 301° giorno dalla proposizione della domanda;
• definizione della domanda con provvedimento di reiezione, ricorso al comitato provinciale e omessa/ritardata pronuncia sul ricorso: il dies a quo in questo caso è rappresentato dalla scadenza del termine massimo di 90 giorni a decorrere dalla presentazione del ricorso amministrativo nei termini, entro il quale il comitato avrebbe dovuto pronunciarsi. In ogni caso vale il termine massimo di 300 giorni.;
• definizione della domanda amministrativa con provvedimento di reiezione e mancata presentazione del ricorso amministrativo: in questo caso il termine annuale decorre dalla data di scadenza dei 300 giorni a decorrere dalla data di proposizione della domanda
• mancata definizione della domanda, assenza del provvedimento espresso di reiezione: anche in questo caso si applica il termine massimo di 300 giorni oltre il quale inizia a decorrere il termine decadenziale.
Prestazioni riconosciute solo in parte
L'ipotesi, per la sua rilevanza e per la sua peculiarità, è stata oggetto di uno specifico intervento normativo (articolo 38 del Dl 98/2011) che ha aggiunto all'articolo 47 del Dpr 639/1970 un ultimo comma (il sesto) che espressamente applica le decadenze previste dalla norma anche alle azioni giudiziarie che hanno per oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In questo caso la decorrenza del termine è individuata nella comunicazione del provvedimento di riconoscimento parziale della prestazione o di pagamento della sorte capitale. Si tratta, secondo questa interpretazione, di una norma innovativa, che dimostra l'assenza per il periodo pregresso (ante 6 luglio 2011: Corte costituzionale 69/2014) di una decadenza applicabile nel caso di prestazioni liquidate solo in parte o senza gli accessori, fattispecie queste dunque soggette, fino a quella data, per quanto riguarda l'azionabilità dell'intero credito vantato, al solo limite della prescrizione ordinaria decennale.
Il messaggio dedica anche qualche cenno alla prescrizione in materia di prestazioni (articolo 47-bis del Dpr 639/1970): si prescrivono in 5 anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 88/1989 o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazione. La norma ha ridotto drasticamente a cinque anni il termine ordinario decennale, per tutte le prestazioni previdenziali pensionistiche e temporanee, qualunque sia la modalità di liquidazione o accertamento del diritto. Nel fornire le indicazioni operative, l'INPS si sofferma sul problema delle c.d. sopravvenienze, ossia gli incrementi di una liquidazione dell'indennità già liquidata dovuti alla sopravvenienza di fatti, successivi al provvedimento amministrativo che la dispone, e idonei a determinare una nuova verifica dei presupposti iniziali (posizione contributiva, riconoscimento di differenze retributive ex post, ecc….). In questo caso non è corretto né è possibile parlare di decadenza, e si applicano i soli termini prescrizionali legati all'esercizio del diritto; il riferimento è alla data in cui si è verificato il fatto sopravvenuto che rende possibile l'esercizio del diritto alla rideterminazione dell'indennità. A differenza di quanto accade con la decadenza, è possibile interrompere il termine di prescrizione mediante l'invio anche di una semplice diffida circostanziata, con richiesta di riliquidazione del trattamento. Il messaggio inoltre si occupa dei pagamenti di prestazione non riscossi, per motivi che attengono a blocchi nelle procedure di pagamento (es. codici fiscali bloccati per accertamenti sui rapporti di lavoro). In questo caso, non si applica il termine decadenziale e, ove la domanda sia stata definita e l'assicurato abbia ricevuto il relativo provvedimento di accoglimento prima del blocco, i ratei di prestazione non corrisposti sono soggetti a prescrizione quinquennale