01 gennaioDIRIGENTI MAGAZZINI GENERALI
IstitutoPrevidenza complementare
Riferimenti
Adempimento
Le Parti concordano una variazione del 2% del contributo integrativo a carico del datore di lavoro di cui all‘art. 27, comma 6, del vigente C.C.N.L.. Conseguentemente, a decorrere dall’1.1.2026, l’aliquota di computo del contributo integrativo passa dall’attuale 2,47% al 2,52% della retribuzione convenzionale annua di cui al comma 8 dello stesso art. 27; a decorrere dall’1.1.2027, al 2,57% ed infine, a decorrere dall’1.1.2028, al 2,62%.
A decorrere dall’1.1.2026, il comma 5 dell’art. 27 del vigente C.C.N.L. è modificato come segue:
“5. Il contributo ordinario è dato dalla somma del contributo a carico del datore di lavoro, pari al 12,86% a decorrere dall’1.10.2021, e del contributo a carico del Dirigente, pari all’1%, elevato al 2% a decorrere dall’1.1.2026, calcolati sulla retribuzione convenzionale annua di cui al comma 8”.
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