01 gennaioDIRIGENTI IMPRESE AUTOTRASPORTO
IstitutoPrevidenza complementare
Riferimenti
Adempimento
Le Parti hanno stabilito di rimodulare, semplificandola, la normativa contrattuale che disciplina le agevolazioni contributive, a decorrere dall’1.1.2026, anche al fine di incentivare l’inserimento di dirigenti all’interno delle P.M.I., modificando l’art. 31 del C.C.N.L. 18.5.2023 come segue:
“Art. 31 - Agevolazioni contributive per nuove assunzioni o nomine di Dirigenti
1. Con riferimento esclusivo alla contribuzione versata ai sensi dei precedenti artt. 27 e 28, le aziende possono optare per forme di contribuzione ridotta, come prevista nell’art. 27 comma 7 e 28, comma 5, secondo i criteri di seguito definiti.
2. La contribuzione di cui al precedente comma può essere applicata ai dirigenti, in fase di assunzione o nomina intervenute a decorrere dall’1.1.2026, per una sola volta nell’arco della carriera lavorativa.
3. I benefici di cui ai commi precedenti hanno carattere temporaneo, per un massimo di due anni, elevati a tre anni in caso di contratti a termine stipulati ai sensi dell’articolo 9 del presente accordo (Invecchiamento Attivo). Decorsi i periodi indicati al presente comma, al dirigente si applicherà automaticamente la normativa contrattuale generale.
4. A titolo sperimentale, per i dirigenti assunti o nominati a decorrere dall’1.1.2026, i datori di lavoro che intendano introdurre, per la prima volta, una figura dirigenziale nel loro organico possono usufruire di una particolare agevolazione con riferimento ai versamenti alla previdenza complementare (Fondo Mario Negri). Tale agevolazione si applica, per una durata massima di due anni dall’assunzione o nomina, ai dirigenti che percepiscono una retribuzione lorda omnicomprensiva non superiore al 3% della retribuzione mensile di fatto annua di cui all’art. 3 del presente Accordo, riferita ad un contratto di lavoro full time. Il regime agevolato di cui al presente comma è applicabile esclusivamente nelle aziende che, al momento dell’assunzione o nomina del dirigente, non abbiano altri dirigenti in organico, come risultante dalla dichiarazione aziendale al momento dell’iscrizione al SUID (Sportello Unico Iscrizione Dirigenti).
5. Per la fattispecie di cui al precedente comma 4, fermo restando quanto previsto dagli artt. 23 e 29 del C.C.N.L., per la previdenza complementare di cui all’art. 27 il contributo ordinario a carico del datore di lavoro è pari a euro 300,00 annui. Non è previsto il contributo integrativo a carico del datore di lavoro, né alcun contributo a carico del dirigente che, tuttavia, ha la facoltà di conferire il T.F.R. al Fondo Mario Negri.
6. Con riferimento ai medesimi dirigenti, per il periodo di effettiva permanenza nel requisito retributivo previsto al comma 4, il datore di lavoro è tenuto a versare all’Associazione Antonio Pastore la contribuzione indicata al comma 5 dell’art. 28.
7. Ai fini della verifica della sussistenza del requisito retributivo di cui al comma 4, il datore di lavoro è tenuto ad inviare annualmente al SUID (sportello unico iscrizione dirigenti) una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, controfirmata dal dirigente, che assumerà così la corresponsabilità della dichiarazione, oltre a provare la manifesta consapevolezza della stessa.
8. Qualora nel corso del biennio si verificasse il superamento del trattamento retributivo complessivo annuale di cui al comma 4, il datore di lavoro è tenuto a comunicarlo al SUID, entro e non oltre 15 giorni di calendario dalla modifica del requisito retributivo. Al verificarsi di tale ipotesi, il datore potrà applicare al dirigente, per il periodo residuo e fino al completamento del biennio, il trattamento contributivo previsto al comma 1 del presente articolo.
9. L’agevolazione introdotta con riferimento alle assunzioni/nomine di cui al comma 4 può essere usufruita solo una volta nel corso della carriera lavorativa del dirigente e non può sommarsi all’agevolazione di cui ai commi dall’1 al 3 del presente articolo.
10. La sperimentazione di cui ai commi 4 e seguenti del presente articolo ha durata limitata fino al 31.12.2026. Entro tale data, le Parti firmatarie procederanno a una verifica congiunta, finalizzata a valutare la sostenibilità dell’intervento in relazione all’equilibrio finanziario del Fondo Mario Negri e all’efficacia della misura in termini di promozione dell’accesso alla dirigenza.
11. In esito alla verifica di cui al comma 10, le Parti potranno modificare, prorogare o abrogare la presente disciplina.
Dichiarazione a verbale
Le Parti si impegnano a salvaguardare eventuali condizioni di impegno di assunzione/nomina a contribuzione agevolata già formalmente concordate alla data di sottoscrizione del presente Accordo di rinnovo.
Le Parti si impegnano, altresì, entro il 30.6.2027, a monitorare gli effetti delle modifiche introdotte nei commi dal primo al terzo dell’articolo 30 con il presente accordo e ad intervenire nel caso in cui il rapporto tra dirigenti assunti o nominati con contribuzione agevolata e i dirigenti a cui viene applicata la contribuzione ordinaria dovesse risultare superiore al 15%”.
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