01 gennaioLAPIDEI (INDUSTRIA)
IstitutoPrevidenza complementare
Riferimenti
Adempimento
A decorrere dall'1.1.2011 le aliquote contributive paritetiche a carico dell'azienda e del lavoratore fissate nell'1,30% della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R..
Restando invariata l'aliquota contributiva a carico del lavoratore per tutta la durata del C.C.N.L.
- a decorrere dall’l.1.2026 l'aliquota contributiva a carico dell'azienda è fissata nel 3,00 % della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R.;
- a decorrere dall’l.1.2027 l'aliquota contributiva a carico dell'azienda è fissata nel 3,10 % della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R.;
- a decorrere dall’l.1.2028 l'aliquota contributiva a carico dell'azienda è fissata nel 3,20 % della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R.
Le contribuzioni volontarie versate dai lavoratori continuano a essere calcolate sulla retribuzione commisurata al valore del minimo tabellare, indennità di contingenza ed E.D.R. di spettanza dei predetti lavoratori.
Le Parti confermano che l'obbligo dell'azienda al versamento della contribuzione prevista dal C.C.N.L. è previsto esclusivamente a favore dei lavoratori iscritti al Fondo di previdenza complementare.
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