L'articolo esamina le sentenze delle Sezioni Unite nn. 26355 e 26356 del 7 ottobre 2026, sulla qualificazione dei crediti nel concorso del datore insolvente.
La prima esclude l'unitarietà della provvista destinata alla previdenza complementare e distingue, in base alla causa dell'obbligazione, i contributi del lavoratore, il TFR maturando conferito e i contributi datoriali previsti dalla contrattazione collettiva. La seconda stabilisce che il trasferimento degli accantonamenti al Fondo di tesoreria non altera la natura retributiva del TFR disciplinato dall'art. 2120 c.c.
Le pronunce convergono nell'affermare che il rango concorsuale dipende dalla fonte concreta della posta e non dalla sua destinazione, dal soggetto incaricato della riscossione o dal meccanismo di gestione. L'analisi considera inoltre le ricadute sulla legittimazione all'insinuazione, sull'onere della prova e sul coordinamento tra Fondo di tesoreria e Fondo di garanzia.
Il problema: destinazione previdenziale e rango del credito
Le Sezioni Unite del 7 ottobre 2026 affrontano due questioni diverse, ma riconducibili a un medesimo interrogativo: se la destinazione previdenziale di somme maturate nel rapporto di lavoro ne alteri la qualificazione e, con essa, la tutela nel concorso del datore insolvente.
Nel primo caso, viene in rilievo la previdenza complementare: contributi del lavoratore, contributi del datore e TFR maturando confluiscono nello stesso circuito finale, ma non necessariamente condividono la medesima causa.
Nel...


