Prime istruzioni Inps sul congedo parentale per gli iscritti alla gestione separata
Arrivano le prime istruzioni Inps alle sedi periferiche, in merito alla tutela della maternità ed estensione del congedo parentale per i lavoratori iscritti alla gestione separata (legge 81/2017).
In attesa di implementare le relative procedure, infatti, l'Inps, con messaggio 20 marzo 2018, n. 2075, ricorda che la legge 81/2017, con l'art.13 ha integrato l'art.64, comma 2, del T.U. maternità/paternità (D.Lgs. n. 151/2001), mentre con l'art.8, commi 4, 5, 6, 7 e 8, ha innovato la modalità di fruizione del congedo parentale. In particolare, con la citata integrazione di cui all'art. 13 della L. 81/2017, il nuovo art. 64 del T.U. maternità/paternità, è così formulato: "Ai sensi del comma 12 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la tutela della maternità prevista dalla disposizione di cui al comma 16, quarto periodo, dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente a prescindere, per quanto concerne l'indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, dall'effettiva astensione dall'attività lavorativa".
Ne deriva che, alla luce di tale innovazione - fermo restando l'obbligo della sussistenza del requisito contributivo delle 3 mensiltà, dovute o versate, comprensive dell'aliquota maggiorata, nei 12 mesi antecedenti l'inizio del periodo indennizzabile - il diritto all'indennità di maternità sussiste anche in presenza di svolgimento di attività lavorativa durante i periodo di maternità richiamati nel novellato art. 64 T.U. maternità/paternità.
Per quanto concerne la fruizione del congedo parentale, lo stesso è attualmente disciplinato dall'art. 8, commi 4,5,6 e 7 della citata legge n. 81/2017; in base alla riforma, i mesi di congedo parentale fruibili dai lavoratori iscritti alla Gestione Separata aumentano da 3 a 6.
Inoltre, è stato ampliato da 1 a 3 anni di vita o dall'ingresso in famiglia del minore (in caso di adozioni o affidamenti preadottivi) l'arco temporale di fruizione del congedo parentale.
A tal proposito, viene precisato che l'Istituto sta provvedendo ad aggiornare le procedure informatiche di presentazione delle domande, per allinearle con il dettato normativo, e che, nelle more della predetta implementazione, sono fatti salvi i diritti acquisiti dai lavoratori iscritti alla Gestione Separata in virtù della disposizione normativa contenuta nell'art. 8, commi 4 e ss, della L. 81/2017.
Quindi, se i lavoratori interessati siano in possesso dei requisiti contributivi previsti nella citata L.81/20017, potranno fruire degli ulteriori tre mesi di congedo parentale, entro i primi tre anni di vita del bambino, dandone comunicazione alla sede INPS territorialmente competente con ogni mezzo idoneo (racc. a/r, pec. …).