La Cassazione torna sul tema dei turni di pronta disponibilità nel pubblico impiego sanitario, confermando che il superamento significativo e reiterato dei limiti previsti dalla contrattazione collettiva non integra soltanto un'irregolarità organizzativa, ma può determinare un danno non patrimoniale risarcibile quando incida concretamente sulle energie psico-fisiche del lavoratore, sul diritto al riposo e sulla vita privata. La Corte esclude che la pronta disponibilità possa trasformarsi, in nome delle esigenze di continuità del servizio, in una disponibilità pressoché permanente, ribadendo che la deroga ai limiti contrattuali deve restare eccezionale e giustificata. La pronuncia precisa, inoltre, che il credito risarcitorio da inadempimento contrattuale si prescrive in dieci anni e che l'effetto interruttivo della prescrizione, nel rito del lavoro, si produce con la notificazione del ricorso al convenuto, non con il suo deposito.

Cass., sez. lav., ord. 22 giugno 2026, n. 21186

La fase di merito

La Corte di Cassazione, con ordinanza 21186 del 22 giugno 2026, è tornata sul tema dei turni di pronta disponibilità nel pubblico impiego sanitario, chiarendo i presupposti del risarcimento del danno quando il lavoratore sia stato adibito, per lungo tempo, a turni eccedenti rispetto alla misura prevista dalla contrattazione collettiva.
La vicenda in commento trae origine dal ricorso proposto da alcuni dipendenti sanitari nei confronti di un'Azienda Sanitaria Regionale. I lavoratori avevano chiesto...

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