Provvedimento di sospensione in agricoltura, revoca anche con contratto di breve durata
La revoca del provvedimento di sospensione, adottato per l'irregolare occupazione di lavoratori impiegati nel settore agricolo e nei settori produttivi caratterizzati dalla stagionalità o dalla natura avventizia delle prestazioni di lavoro, è possibile anche se la regolarizzazione del rapporto di lavoro avviene attraverso la stipula di un contratto a tempo determinato di durata inferiore a tre mesi, purché compatibile con la prestazione di lavoro subordinato già resa, fermo restando il pagamento della somma aggiuntiva (2.500 euro fino a 5 lavoratori irregolari e, oltre tale soglia, 5mila euro).
Questa una delle due indicazioni contenute nella nota 151 del 2 febbraio 2022 con cui l'Ispettorato nazionale del lavoro, acquisito il preventivo parere dell'ufficio legislativo del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, risponde al quesito avanzato da una propria articolazione territoriale.
La circolare del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 26/2015, in relazione alle condizioni necessarie per la revoca del provvedimento di sospensione, ha precisato che oltre al pagamento della somma aggiuntiva, la regolarizzazione dei lavoratori "in nero" deve avvenire «di norma mediante le tipologie contrattuali indicate dalla disciplina in materia di maxisanzione, ovvero con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell'orario non superiore al 50% o con contratti a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi». Nel caso di lavoro stagionale o avventizio, come ad esempio per il settore agricolo - considerata la peculiarità, soprattutto temporale, con la quale si esplica la prestazione lavorativa - ferma restando la natura subordinata delle prestazioni, è possibile una regolarizzazione con forme diverse rispetto a quelle del contratto a tempo indeterminato o determinato di almeno 3 mesi.
Tuttavia, qualora tali condizioni non vengano rispettate, pur essendo possibile revocare il provvedimento di sospensione, il datore di lavoro non potrà essere ammesso al pagamento della diffida, comunque impartita, in base all’articolo 13 del Dlgs 124/2004, ossia pagare le sanzioni nel minimo edittale previsto dalla legge, in quanto la diffida non si può ritenere ottemperata.
Altro quesito rivolto all'Inl, che trova risposta nella nota, riguarda l'ipotesi in cui i lavoratori irregolari, in relazione ai quali viene adottato il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, siano extracomunitari privi di permesso di soggiorno. Sul punto l'Ispettorato precisa che, pur nell'impossibilità di una piena regolarizzazione, tenuto conto delle differenti modalità di pagamento dei contributi previdenziali per il settore agricolo, ai fini della revoca il datore di lavoro, oltre a fornire prova del pagamento della somma aggiuntiva, dovrà provvedere al versamento dei contributi di legge laddove i termini siano già scaduti, ovvero fornire prova della avvenuta denuncia contributiva secondo le modalità previste dall'Inps. Ciò in linea con quanto già chiarito sia nella circolare 26/2015 sia nella Faq numero 20 allegata alla nota Inl 5546/2017.